Mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale
mangimi, additivi, premiscele, ATECO 10.91
Gli Operatori del Settore dei Mangimi (OSM) non possono operare senza registrazione o riconoscimento da parte dell’Autorità Competente, Ministero della Salute o Regione FVG.
Il Regolamento n. 183/2005/CE stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti.
Sono escluse:
- la produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
- la somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;
- la fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
- la somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
- la vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.
La procedura di registrazione nei casi indicati all'art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento n. 183/2005/CE si effettua inviando al SUAP la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Per il commercio al dettaglio il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 - COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n. 1.10 punto 34 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Il SUAP trasmette la SCIA alla Regione, autorità competente per il rilascio del numero identificativo.
La registrazione può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:
- vicinato
- media struttura minore
- media struttura maggiore
- grande struttura
- prevenzione incendi in caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
La procedura di riconoscimento nei casi indicati all'art. 10, comma 1 e 3 del Regolamento n. 183/2005/CE si effettua inviando al SUAP la domanda.
Il SUAP la trasmette alla Regione, autorità competente per il rilascio del decreto di riconoscimento e l'inserimento dei dati anagrafici negli elenchi regionali e nazionali.
La procedura è regolata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 13 gennaio 2022.
Il riconoscimento può essere collegato ad altre attività di competenza del SUAP:
- classificazione industrie insalubri (Parte I - Industrie di prima classe B) Prodotti e materiali e fasi interessate dell'attività industriale, 79) Mangimi semplici di origine animale: preparazione intermedia, produzione )
- autorizzazione unica ambientale (AUA)
- prevenzione incendi in caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
I controlli sono svolti dall'Azienda sanitaria competente per territorio:
- LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi
- Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 13 gennaio 2022 Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei Regolamenti CE/852/2004, CE /853/2004, CE/183/2005 e CE/1069/2009
- Ministero della Salute
- Regione FVG
- EFSA