Lavorazione e stoccaggio di oli minerali
Oli minerali, greggio, petrolio, biodiesel, deposito, stoccaggio, stabilimenti, energia, prodotti petroliferi, biocarburanti, bioliquidi
Gli oli minerali sono gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le altre specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel.
Gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali possono operare dopo aver ottenuto un'autorizzazione energetica, prevista dall'art. 12 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti, per la costruzione e l'esercizio, rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato, mediante il ricorso alla Conferenza di servizi.
Gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali e i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto, sono soggetti a semplice comunicazione di inizio dei lavori, in base all'art. 16 della L.R. 19/12.
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
b) REQUISITI OGGETTIVI:
L'autorizzazione unica è subordinata alla verifica della conformità del progetto dell'impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza sanitaria.
Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti/depositi il Comune rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti.
Il titolare presenta al Comune richiesta di collaudo allegando:
a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali ed altri eventuali;
b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato.
In attesa del provvedimento l'impianto o il deposito può essere esercito solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a 1 anno, rinnovabile su motivata richiesta dell'interessato.
Il titolare dell'impianto o deposito può motivatamente richiedere al Comune che venga effettuato il collaudo da parte della commissione collaudatrice, composta dal rappresentante comunale, e dai rappresentanti degli enti competenti in materia fiscale, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitaria, demaniale e altra eventuale.
La commissione effettua il sopralluogo di collaudo alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione.
Il verbale di collaudo è redatto sul luogo a cura del rappresentante del Comune, è sottoscritto dai componenti della commissione ed è trasmesso al titolare dell'impianto e a tutti gli enti rappresentati nella commissione.
Nel sopralluogo i rappresentanti degli enti convocati accertano, secondo le loro competenze, l'idoneità tecnica degli impianti o depositi in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.
La domanda di rilascio di autorizzazione unica è presentata al Comune nel cui territorio si intende installare l'impianto.
La L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 attribuisce al Comune la competenza a svolgere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, escludendo espressamente il procedimento di sportello unico.
Ciò non toglie che il Comune possa, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, assegnare al SUAP il coordinamento istruttorio, trattandosi di un procedimento molto complesso, che si svolgerà con le modalità e i termini di conclusione previsti dalla Legge regionale 19/12.
L'autorizzazione è rilasciata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.
Prima di avviare l'attività consultare la Guida alla compilazione telematica.
I controlli sulle attività sono svolti dai Vigili del Fuoco, dalle Aziende sanitarie, da ARPA, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- DPR n. 420 del 18 aprile 1994 Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali
- Legge n. 239 del 23 agosto 2004 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”
Circolare Ministero attività produttive prot. 165 del 7 ottobre 2004 Legge 23 agosto 2004, n. 239 - Prime indicazioni per il settore petrolifero Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’art. 1, co. 52 della L. 23/08/2004 n. 239 - L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia