Estetista
visagista, make-up, massaggiatore, solarium, centro abbronzatura, sauna, bagno turco, idromassaggio, cosmetica, affitto di cabina, coworking, onicotecnico, unghie, ciglia, naturopatia, ATECO 96.02.02
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
E’ considerata attività di estetista anche quella svolta utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1:- il centro di abbronzatura o “solarium”, che offre l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UV-A;
- la ginnastica estetica ed il massaggio a scopo estetico, inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- il “disegno epidermico o trucco semipermanente”, ovvero un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l’introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni;
- i trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
- la realizzazione del make-up o maquillage o trucco.
Sono escluse dall'attività di estetista:
- le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, ovvero i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie, svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie svolte in strutture sportive aperte al pubblico, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 3 aprile 2003, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’attività di naturopatia del benessere; l’attività di miglioramento dell’equilibrio psicofisico ed energetico dell’individuo, quale, ad esempio, la riflessologia, la kinesifisiologia, lo shiatsu, il training autogeno, le discipline olistiche a scopo di relax quali shirodara, aromaterapia, riflessologia plantare, digitopressione cinese, grotte di sale;
- l’attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali (onicotecnico), consistente nell’applicazione e/o decorazione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione";
- l’applicazione di ciglia finte, consistente nell’apposizione temporanea di ciglia posticce mediante sostanze collose, non rientranti nei prodotti cosmetici.
Gli estetisti possono anche effettuare attività di vendita ai propri clienti:
1) le imprese artigiane vendono liberamente alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attivita' medesime;
2) tutte le imprese, artigiane e non artigiane, vendono liberamente prodotti connessi alla loro attività (art. 4, comma 1 lettera m) della L.R. 29/2005);
3) la vendita di prodotti diversi, ad es accessori di abbigliamento o integratori alimentari, è soggetta, per tutte le imprese, artigiane e non artigiane, alla L.R. 29/05; in questo caso l'attività di vendita (vicinato) può essere svolta solo a condizione di rispettare la normativa del commercio.
La superficie destinata alle attività di vendita non deve incidere sulle superfici minime previste per l’esercizio dell'attività di estetista dal regolamento comunale.
L'"affitto di cabina" è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di centro estetico concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo. Questa possibilità è prevista a partire dal 2014.
Il titolare dell'impresa di estetista può consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi e nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.
Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l’uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di cabina.
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
1) Iscrizione A.I.A. per le imprese artigiane, iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;
2) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
3) Requisiti professionali: per ogni sede o unità locale è designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' medesime. Il rsponsabile tecnico è il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa.
I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista devono essere in possesso della qualifica professionale.
La qualificazione si ottiene seguendo i percorsi indicati all'art. 2 del D. P.Reg. 26 giugno 2015, n. 0126/Pres. Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.
Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella SCIA il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
b) REQUISITI OGGETTIVI:
Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Sono previste superfici minime fissate dai Regolamenti comunali.
L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con le modalità indicate all'art. 24 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 10 -ACCONCIATORI ED ESTETISTI -della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
I controlli sono svolti dall'Azienda sanitaria competente per territorio; il Protocollo operativo regionale definisce in maniera trasparente le metodologie di controllo applicate dalle Aziende in base all'entità del rischio per la salute.
Se il titolare dell'attività di estetista svolge anche attività di applicazione e decorazione unghie artificiali, di estensione/allungamento/applicazione ciglia finte, di massaggio del benessere/rilassante/olistico (tutte attività libere, non soggette alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività- SCIA), si attiene alle Indicazioni operative specifiche per i trattamenti alla persona.
- L.R. 22 aprile 2002, n. 12 Disciplina organica dell'artigianato
- D.P.Reg. 20 dicembre 2002 n. 0400/Pres. Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell’artigianato»
- D. P.Reg. 26 giugno 2015, n. 0126/Pres. Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
- Legge 4 gennaio 1990 n. 1 Disciplina dell'attivita' di estetista
- Decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206 - Apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista;
- D.Lgs. 4 dicembre 2015, n. 204 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Regolamento comunale, che definisce:
- le superfici minime dei locali
- i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici
- la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale
- l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali