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Estetista

 

Descrizione

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con:

  1. l'attuazione di tecniche manuali;
  2. l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1;
  3. l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

E’ considerata attività di estetista anche quella svolta utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1: rientrano pertanto nell’attività di estetista il  centro di abbronzatura o “solarium”, che offre l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UV-A; la ginnastica estetica ed il massaggio a scopo estetico, inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo; il “disegno epidermico o trucco semipermanente”, ovvero un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l’introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni; i trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco; la realizzazione del make-up o maquillage o trucco.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, ovvero i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie, svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali; sono altresì escluse l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali; le attività motorie svolte in strutture sportive aperte al pubblico, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 3 aprile 2003, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni; l’attività di naturopatia del benessere; l’attività di miglioramento  dell’equilibrio psicofisico ed energetico dell’individuo, quale, ad esempio, la riflessologia, la kinesifisiologia, lo shiatsu, il training autogeno, le discipline olistiche a scopo di relax quali shirodara, aromaterapia, riflessologia plantare, digitopressione cinese, grotte di sale.
Sono anche escluse dall'attività di estetista: 

  • l’attività di onicotecnico, consistente nell’applicazione e/o nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione;
  • l’applicazione di ciglia finte, consistente nell’apposizione temporanea di ciglia posticce mediante sostanze collose, non rientranti nei prodotti cosmetici.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Gli estetisti possono anche effettuare attività di vendita ai propri clienti, come segue:

1) le imprese artigiane che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non sono soggette alla disciplina del commercio di cui alla L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 (art. 32 della L.R. 12/02); in sostanza, questa attività complementare è libera;
2) la disciplina del commercio di cui alla L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 non si applica a tutte le imprese, anche non artigiane, esercenti l'attività di estetista, per la vendita di prodotti connessi alla loro attività (art. 4, comma 1 lettera m) della L.R.29/2005); in sostanza, anche questa attività complementare è libera;
3) la vendita al dettaglio di altri prodotti, che non siano di mero completamento del trattamento effettuato, come ad esempio, la vendita di accessori di abbigliamento, o di integratori alimentari,  è soggetta, per tutte le imprese, artigiane e non artigiane, alla L.R. 29/05. in questo caso l'attività può essere svolta solo a condizione di rispettare la normativa del commercio (Cfr. scheda descrittiva commercio in sede fissa).
La superficie destinata alle attività di vendita non deve incidere sulle superfici minime previste, per l’esercizio delle singole attività, dal regolamento comunale.
Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, tatuaggio e piercing (cioè in forma mista), in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale.
Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10 della L.R. 12/02, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

Le attività di estetista possono essere esercitate congiuntamente ad altre attività estranee al settore artigiano (cioè in forma promiscua) come, ad esempio, attività di commercio al dettaglio, oppure somministrazione di alimenti e bevande, o anche applicazione di unghie artificiali, o massaggi non aventi finalità estetica o terapeutica.
Ciò è possibile purché nel rispetto del regolamento comunale e delle Leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee al settore artigiano.
Le unità funzionali (cioè i locali dedicati) in cui avvengono le prestazioni artigiane devono possedere le caratteristiche previste dal regolamento comunale, mentre le unità funzionali relative alle attività estranee al settore artigiano devono possedere le caratteristiche previste dalle Leggi di settore che le disciplinano (leggi del commercio, leggi della somministrazione e così via).
Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d’attesa e/o reception.

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività di estetista sono necessarie due tipologie di requisiti. 

a) REQUISITI SOGGETTIVI,  che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);

1) Iscrizione A.I.A. per le imprese artigiane, iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;

2) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

3) Requisiti professionali: per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
Il soggetto in possesso della qualificazione professionale deve essere sempre presente nell’attività; ciò significa che, in caso di sua assenza temporanea per i motivi più svariati, dovrà essere sempre presente, in sua vece, almeno una persona dotata di qualifica professionale. La “qualifica”, a differenza della “qualificazione”, si può conseguire attraverso percorsi di formazione diversi da quelli previsti dall’art. 26 della L.R. 12/02, ma non da’ diritto a svolgere attività di estetista in forma imprenditoriale, ne' a svolgere l’incarico di responsabile tecnico, ne' ad acquisire il ruolo di socio professionalmente qualificato, previsto dall'art. 10 della L.R. 12/02, bensì solo a svolgere attività di estetista  in forma di lavoro subordinato.
Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella SCIA il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
Qualora il requisito professionale sia stato acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.  9.11.07 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, le domande di riconoscimento dei titoli acquisiti da cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere inviate, a cura degli interessati, al Ministero del Lavoro  della salute e delle Politiche sociali - Direzione Generale per le Politiche l’Orientamento e la Formazione DIV I.

 

b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.

 

Requisiti dei locali: come previsti dal regolamento comunale; trattandosi di attività di prestazione di servizi alla persona pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, devono essere svolte in locali aventi destinazione d’uso artigianale; ciò a prescindere dal fatto che l’impresa titolare dell’attività sia iscritta, o meno, all’Albo imprese artigiane.

Naturalmente, in caso di coesistenza di più attività in uno stesso locale, è l’attività “prevalente” che condiziona la destinazione d’uso dell’immobile. La prevalenza è determinata dall'attività che produce il maggior volume d'affari.  Ad esempio, in caso di coesistenza di attività artigianale prevalente di estetista e di attività commerciale secondaria di commercio al dettaglio, la destinazione d’uso del locale rimarrà artigianale.
Le attività di estetista possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.
E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
 cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico

Procedimenti

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività di estetista.

EVENTI OGGETTIVI

 

  • Nuova apertura;
  • trasferimento di sede;
  • ampliamento/riduzione di superficie;
  • sospensione temporanea;
  • proroga della sospensione temporanea;
  • riapertura attività al termine della sospensione;
  • cessazione definitiva.

 

EVENTI SOGGETTIVI

 

  • Subingresso;
  • modifica del legale rappresentante;
  • designazione del responsabile tecnico;
  • modifica ragione sociale;
  • modifica residenza/sede legale dell’impresa;
  • affidamento di gestione di reparto.

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

L'esercizio dell'attività, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, e' subordinato alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 24 della L.R. 12/02, al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica per l’iscrizione all’A.I.A. La SCIA deve attestare il possesso della qualificazione professionale, il cui conseguimento è disciplinato dall’art. 26 della L.R. 12/02, nonche' la conformita' dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di estetista il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del registro imprese.

La SCIA completa della documentazione prevista dal regolamento comunale viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.

Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante presenta la SCIA al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
Nel rispetto del termine massimo di trenta giorni dalla data del trasferimento dell’azienda, il subentrante deve presentare la SCIA prima o contestualmente all’avvio dell’attività.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti emesso dal SUAP puo' essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

 


Da qui si accede alla banca-dati degli endoprocedimenti connessi agli interventi sopra descritti.

Normativa

  1. le superfici minime dei locali;
  2. i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
  3. la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;
  4. l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
Ultimo aggiornamento: Mon Nov 02 10:52:00 CET 2015
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