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Nidi d'infanzia, servizi integrativi, servizi sperimentali e ricreativi

 

Descrizione

Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia che comprendono:
a) i nidi d'infanzia;
b) i servizi integrativi;
c) i servizi sperimentali e ricreativi.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico rivolto ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi volto ad offrire opportunità di educazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini, a sostenere le capacità educative dei genitori e favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, concorrere alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale, contribuendo a integrare le differenze ambientali e socio-culturali. Rientrano nella tipologia del nido d'infanzia anche i nidi integrati alle scuole dell'infanzia e i nidi aziendali.
Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.

I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.
I servizi integrativi comprendono:
a) i centri per bambini e genitori; il centro per bambini e genitori è un servizio educativo e ludico rivolto a bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi, accompagnati da genitori, familiari o altre figure adulte di riferimento, concordate comunque con la famiglia. Esso promuove occasioni di gioco e socialità per i bambini e per gli adulti accompagnatori. La frequenza dei bambini e del loro accompagnatore per l'accesso al servizio è da intendersi esclusivamente contemporanea. Gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione delle proposte educative del centro; in ciò sono coordinati dagli educatori secondo una logica di corresponsabilità con gli stessi.
Il centro bambini e genitori, oltre al progetto educativo, deve prevedere una programmazione mensile delle attività proposte.
Non sono previsti il servizio mensa e spazi dedicati al riposo.
b) gli spazi gioco; lo spazio gioco è un servizio educativo e ludico rivolto a bambini fra i 18 ed i 36 mesi di età che promuove in un contesto organizzato occasioni ludiche, relazionali e di socialità tra i bambini. Nello spazio gioco possono essere contemporaneamente presenti un numero di bambini non superiore a venticinque. Lo spazio gioco prevede una frequenza flessibile e diversificata, preventivamente concordata con la famiglia anche su giornate non continuative e comunque mai superiore alle 5 ore giornaliere e di norma non inferiore alle 2 ore giornaliere;
Lo spazio gioco, oltre al progetto educativo, deve prevedere una programmazione mensile delle attività proposte.
Non sono previsti il servizio mensa e spazi dedicati al riposo.
c) servizi educativi domiciliari; il servizio educativo domiciliare promuove l’educazione e garantisce la cura dei bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi.
Titolari del servizio possono essere Comuni, anche in forma associata, altri soggetti pubblici, famiglie in forma associata, soggetti del privato sociale, soggetti privati, che si pongono come garanti nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle famiglie della qualità del servizio, della continuità e dell'affidabilità delle cure e del personale educativo; se il servizio è svolto da soggetti privati, la gestione può avvenire solo in forma associata (quindi in forma di associazione, società cooperativa o altro tipo di società). Il servizio è realizzato presso il domicilio del personale educativo domiciliare, in un immobile a destinazione d'uso residenziale o presso altra abitazione, comunque diversa da quella del domicilio dei bambini accolti, messa a disposizione del personale educativo domiciliare, adeguata ad offrire ai bambini l'educazione e le cure tipiche dell'ambito familiare. L’organizzazione del servizio educativo domiciliare si caratterizza per la propria flessibilità, poiché permette la frequenza differenziata di ciascun bambino con modalità concordate tra l’educatore del servizio e la famiglia utente.
E' prevista la possibilità di somministrazione di pasti, senza che ciò comporti l’applicazione della normativa regionale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
d) il servizio di baby sitter locale. I Comuni singoli o in forma associata ovvero le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, i soggetti privati senza fini di lucro, gli organismi di cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato cui i Comuni affidano il servizio, possono promuovere tali servizi mediante l'istituzione di un apposito elenco, previo avviso pubblico. Tale elenco si configura come registro di persone fisiche in possesso di idonea formazione, che si rendono disponibili, per un periodo indicato, alla cura dei bambini presso il domicilio della famiglia richiedente. L'attività svolta da tali soggetti non si configura come attività d'impresa, ma si tratta di prestazioni lavorative proprie, rese ai richiedenti il servizio senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti degli Enti che gestiscono l'elenco. Il rapporto contrattuale intercorre pertanto esclusivamente tra la famiglia e la baby-sitter incaricata, sulla base della normativa statale vigente in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.

Per la qualificazione dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi è previsto l'istituto dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l’avvio dei relativi servizi, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.
L'accreditamento e' concesso dal Comune sulla base dei requisiti elencati all’articolo 20, comma 2, della legge regionale 20/2005.
La domanda di accreditamento viene presentata al Comune dove la struttura è ubicata o, nel caso dei servizi educativi domiciliari, dove ha sede il soggetto gestore del servizio.
Il Comune richiede in un'unica soluzione l’eventuale documentazione integrativa o sostitutiva e rilascia l’accreditamento entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o sostitutiva.

I servizi sperimentali rispondono con caratteristiche organizzative e strutturali diverse rispetto alle altre tipologie di servizi per la prima infanzia (quali nidi d'infanzia, centri per bambini e genitori, spazi gioco, servizi educativi domiciliari) a specifiche esigenze presenti sul territorio e sono rivolti ai bambini fra i 12 ed i 36 mesi.
Il servizio sperimentale è avviato solo a seguito della positiva valutazione, da parte del Comune competente per territorio, di un progetto nel quale viene esplicitata:
a) la descrizione del servizio offerto compresi i requisiti organizzativi e strutturali previsti, la sua differenziazione rispetto agli altri servizi per la prima infanzia, la domanda cui si intende rispondere anche in rapporto all’offerta di servizi esistenti nel territorio di riferimento;
b) i titoli di studio posseduti dal personale educativo, all’interno del quale almeno un’unità presente durante l’orario di servizio deve essere in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d’infanzia;
c) la durata della sperimentazione, che non può essere comunque superiore ai 3 anni. Al termine della sperimentazione, il servizio può continuare ad operare solo qualificandosi come nido d'infanzia o come servizio integrativo, rispettandone i relativi requisiti e previa SCIA riferita alla nuova tipologia di attività.
I servizi ricreativi offrono a bambini fra i 18 ed i 36 mesi opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier, ovvero occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene. La custodia dei bambini avviene in orario diurno e non è programmata.
I servizi ricreativi non possono prevedere la somministrazione di pasti e locali specifici per il riposo dei bambini.

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società, Ente pubblico);


Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136), nonchè per il personale educativo.

Requisiti professionali del personale educativo dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi;
• diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio,
• diploma di maturità magistrale,
• diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali conseguito dopo un corso di durata triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato,
• diploma di maturità per assistente di comunità infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali conseguito dopo corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato,
• diploma di maturità tecnico-femminile per dirigenti di comunità.
Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola superiore di secondo grado di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea ad indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Requisiti professionali del personale educativo dei servizi sperimentali e ricreativi:
• nel caso di servizi sperimentali: di idoneo titolo di studio che verrà valutato dal Comune nell'ambito della valutazione del progetto. In ogni caso, all'interno del personale educativo, almeno un'unità presente durante l'orario di servizio deve essere in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia,
• nel caso di servizi ricreativi: di titoli attestanti l'acquisizione di competenze specifiche in area educativa e sociale e, in caso di realizzazione di laboratori e atelier, di personale con specifica qualifica professionale.

 

b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.

cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico

cfr. scheda descritttiva prevenzione incendi

cfr. scheda descrittiva notifica igienico sanitaria
 

Procedimenti

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.

 

EVENTI OGGETTIVI

 

  • Nuova apertura

 

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

L'esercizio dell'attività, è subordinato alla presentazione della  SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP). Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.P.Reg. 4 ottobre 2011 n. 0230/Pres con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché il possesso degli ulteriori requisiti indicati all’articolo 18 della legge regionale 20/2005, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La Scia deve essere corredata da asseverazioni di tecnici abilitati ed elaborati necessari per consentire ai Comuni le verifiche di competenza.

L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.

Nel caso in cui il Comune, singolarmente o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, verifichi, eventualmente avvalendosi anche del supporto dell’organo tecnico di cui al comma 4- bis dell’articolo 20 della legge regionale 20/2005, la carenza dei requisiti e dei presupposti tecnici, strutturali ed afferenti ad altre normative di settore, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.

La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Normativa

 

Controlli

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 della legge regionale 20/2005, il Comune, singolo o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, provvede a verificare a campione la permanenza dei requisiti di avvio, anche avvalendosi del supporto dell’organo tecnico di cui al comma 4-bis dell’articolo 20 della legge regionale 20/2005. A tale scopo, i Comuni stabiliscono la periodicità delle verifiche a campione, in modo tale da sottoporre a controllo la totalità delle strutture almeno nell’arco di un triennio.

Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio non inferiore ai 30 giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine il Comune dispone il divieto di prosecuzione del servizio.

Aggiornamento scheda

Data inizio validità: gennaio 2013
Data fine validità: in corso di validità

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 02 10:51:57 CET 2015
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