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Sala giochi e giochi leciti

 

Descrizione

Le sale da gioco sono esercizi pubblici, composti da uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi ed altri giochi leciti, compresi gli apparecchi e congegni per il gioco lecito. La materia è regolata dall’art. 86 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), che prevede che non possono esercitarsi senza “licenza sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti”.
Per il gioco lecito si possono utilizzare:
1. apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S.
2. apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lettere a) del T.U.L.P.S.
3. apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lettera c) del T.U.L.P.S.
4. oppure, più tradizionalmente, mazzi di carte, bocce, giochi di società (scacchi, dama, etc), giochi da tavolo, ping-pong.
La licenza per apertura di una sala giochi, cui fa riferimento l’art. 86 del T.U.L.P.S., è oggi sostituita dalla SCIA.

Nella sala-giochi “pura” non viene effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma solo di intrattenimento.
Qualora all'esercizio dei giochi venga abbinata l’attività di somministrazione, seppur non prevalente, si ricade nell'ipotesi di somministrazione in esercizio di intrattenimento e svago (di tipologia b).
Qualora si volessero far convivere, negli stessi locali, due distinte attività, di sala giochi e di somministrazione, non collegate tra loro, si dovrà provvedere a dividere fisicamente gli spazi ad esse dedicati e dotarle di accessi autonomi.

Il DM 564/1992 sulla sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande non è applicabile, per analogia, alle sale giochi; resta pertanto applicabile solo l'art. 153 del R.D. 635/1940.

Le sale da gioco con capienza superiore a 100 persone rientrano tra le attività definite a medio rischio di incendio (Attività 65.1.B : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Con capienza superiore a 100 persone (fino a 200 persone).
 
La SCIA è necessaria anche per l’attività di:
• produzione o di importazione di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7;
• di distribuzione e di gestione, anche indiretta di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7;
installazione di apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 lettera a) e lettera c) e comma 7, in tabaccherie, edicole, ricevitorie, circolo privato, area aperta al pubblico.

Si indicano di seguito le principali prescrizioni di carattere generale cui devono attenersi gli operatori del settore dei giochi leciti:

1. Gli apparecchi da trattenimento e/o i giochi devono essere omologati e conformi alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare alle disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del TULPS;
2. ai minori degli anni 18 (diciotto) è vietato l’utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS;
3. è vietato qualsiasi gioco d’azzardo;
4. sono vietate le scommesse e l’uso degli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 15, se non accompagnati da persone maggiorenni;
5. qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o sostituzione di tipologia (non di modello) degli apparecchi da trattenimento dichiarati, dovrà essere preventivamente segnalata (SCIA);
6. all’interno dell’esercizio autorizzato è fatto obbligo di esporre in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti vidimata dal Questore e dal Comune;
7. Per le sale giochi sussiste l’obbligo di esposizione dalla tabella dei giochi vietati, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
8. Nessuna disposizione di legge prevede che la tabella rilasciata dal Questore debba essere vidimata dal Sindaco, in originale: pertanto è sufficiente l’esposizione della fotocopia della tabella, consegnata dal Comune;
9. (art. 3, comma 3,  Decr. 27.10.2003) l’offerta complessiva di gioco, nei limiti quantitativi previsti all’art. 110, comma 6, deve essere diversificata con l’installazione di almeno un apparecchio senza vincite in denaro;
10. (art. 3,  comma 4, Decr. 27.10.2003) gli apparecchi con vincita in denaro non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie;
11. dovranno essere rispettati i regolamenti di AAMS in tema di contingentamento, nonché le prescrizioni che regolano l’offerta di gioco mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento vigenti ed alle eventuali future modificazioni ed integrazioni.


L’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. “Video Lottery Terminal” è soggetta alla licenza ex art. 88 TULPS di competenza della Questura.

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);

 

 

1. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;

2. Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

3. Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/3: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e dal rappresentante T.U.L.P.S., se nominato;

Si riporta, per praticità di consultazione, il testo delle norme richiamate:
Art. 11 TULPS  “salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di Polizia debbono essere negate:

  • a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  • a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di Polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta).

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.

Art. 92 TULPS  “Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica, o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, per infrazione alla legge sul Lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.”

Art. 131 TULPS “Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.”

4) Conduzione personale dell’attività: per i pubblici esercizi vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività; qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.

Ma chi è il rappresentante T.U.L.P.S,? Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.

L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.

 

b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali/luoghi ove l’attività viene svolta.
 
 

Le attività di sala giochi  devono essere svolte in locali aventi destinazione d’uso ricreativa; l’installazione di giochi  leciti in locali di somministrazione di alimenti e bevande o in altri esercizi commerciali non influenza la destinazione d’uso del locale che li ospita, che rimane commerciale al dettaglio.

 

cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico
 
 


 

 

Procedimenti

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.

EVENTI OGGETTIVI

 

  • nuova apertura, anche in forma stagionale o temporanea,
  • trasferimento di sede,
  • sospensione temporanea,
  • proroga della sospensione temporanea,
  • riapertura attività al termine della sospensione,
  • cessazione definitiva,
  • modifica insegna,
  • modifica dei giochi

 

EVENTI SOGGETTIVI

 

  • modifica del legale rappresentante,
  • nomina del rappresentante T.U.L.P.S.,
  • designazione del preposto,
  • modifica ragione sociale,
  • modifica residenza/sede legale dell’impresa,

    mentre il subingresso non è previsto

 

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

L’esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività
L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali
Non è necessario presentare la SCIA qualora l’installazione e/o la sostituzione degli apparecchi di cui ai commi 6, lettera a) e 7 dell’art. 110 TULPS avvenga presso esercizi già autorizzati ai sensi dell’art. 86 o 88 TULPS (esercizi di somministrazione, circoli privati con somministrazione, strutture ricettive, sale giochi, sale bingo e sale scommesse).

 

Normativa

  • Testo unico delle leggi di P.S. (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 6 giugno 1931, n. 773;
  • R.D. 635/1940;
  • Decreti Direttoriali A.A.M.S. del 27/10/2003, del 18/01/2007 e del 27/07/2011;
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Controlli

Aggiornamento scheda

Inizio validità: 04/02/2013

Fine validità: in corso di validità

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 02 10:51:56 CET 2015
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