
Attività itinerante
Descrizione
Il commercio sulle aree pubbliche è l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico.
L'attività è itinerante quando non viene esercitata su un posteggio fisso.
Rientrano nel settore del commercio su aree pubbliche gli industriali e gli artigiani che intendono esercitare il commercio su area pubblica dei loro prodotti, nonché i soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico (i cosiddetti hobbisti/artisti, che producono opere dell’ingegno di carattere creativo).
Al commercio sulle aree pubbliche possono accedere sia le imprese individuali che le imprese societarie, queste ultime sia di persone, che di capitali regolarmente costituite o cooperative.
Non rientrano nel settore del commercio sulle aree pubbliche:
- coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio (forma di vendita disciplinata nell’ambito del commercio al dettaglio in sede fissa);
- gli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del Decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la SCIA e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
Il commercio al dettaglio su aree pubbliche è soggetto a limitazioni, alcune stabilite direttamente dalla L.R. 5.12.2005, n. 29, altre disposte dai regolamenti comunali.
La L.R. 29/05 fa’ divieto:
- di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche: è tuttavia consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere;
- di “duplicare” le attività di commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante (ovvero divieto di più autorizzazioni o più SCIA per l’esercizio di attività itinerante).
Con il regolamento comunale l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale
Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all’attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.
Spesso i regolamenti comunali stabiliscono il tempo massimo di sosta dell’itinerante e dell'agricoltore, che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del decreto legislativo 228/2000, in un dato “punto”, ove per punto si intende la “superficie occupata durante la sosta”. Ulteriori divieti nascono dall’osservanza del Codice della Strada.
L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore e' vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da un preposto (cfr. di seguito la voce "requisiti") in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti.
Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore complessivamente a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare.
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante sono necessari specifici requisiti SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società).
REQUISITI SOGGETTIVI
1. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali, iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per gli imprenditori agricoli;
2. Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
2.1 Requisiti morali, previsti dall’art. 6 della L.R. 29/05: devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale;
3. Requisiti professionali: previsti per il solo settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande dall’art. 7 della L.R. 29/05. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale. Il possesso dei requisiti (morali e professionali) è richiesto per tutti i preposti all’attività commerciale, anche al di fuori della fattispecie di società.
Ma chi è il preposto? E' un soggetto qualificato che deve essere nominato qualora l’attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante. Il preposto deve garantire la sua stabile presenza ed il supporto-assistenza sia alla clientela, sia all’organizzazione amministrativa dell'attività.
La nomina del preposto può avvenire con procura notarile, oppure, più semplicemente, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata, che a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.
Qualora il requisito professionale sia stato acquisito all’estero, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 9.11.07 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, le domande di riconoscimento dei titoli acquisiti da cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere inviate, a cura degli interessati, al Ministero dello Sviluppo Economico.
4. Certificazione relativa alla regolarità contributiva delle imprese, consistente nel “documento unico” attestante tale regolarità (DURC).
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.
EVENTI OGGETTIVI
Nuova apertura
- aggiunta di settore/rinuncia a settore
- sospensione temporanea
- proroga della sospensione temporanea
- riapertura attività al termine della sospensione
- cessazione definitiva
EVENTI SOGGETTIVI
- Subingresso
- modifica del legale rappresentante
- nomina del preposto
- modifica ragione sociale
- modifica residenza/sede legale
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
L'esercizio dell'attività, anche stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP) nel quale il denunciante, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività e abilita anche alla vendita a domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
Qualora la SCIA sia stata presentata al registro imprese della CCIAA territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica, il registro delle imprese trasmette immediatamente la SCIA al SUAP per il controllo sull’attività.
La SCIA viene trasmessa agli Enti e servizi coinvolti nel procedimento di controllo, per quanto di rispettiva competenza.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
L’impresa che sia già intestataria di una SCIA per attività itinerante o di autorizzazione per l’esercizio di attività su posteggio per il territorio regionale, non può presentare ulteriori SCIA ai fini dell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.
Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA o le autorizzazioni rilasciate nelle altre Regioni ai sensi del decreto legislativo 114/1998.
La SCIA deve essere esibita a ogni richiesta degli organi di vigilanza.
Come avviene il subingresso in un esercizio commerciale? Il subingresso consiste nel trasferimento dell’azienda in capo ad un nuovo soggetto, detto subentrante, in proprietà (in caso di acquisto, di eredità o donazione) oppure in gestione temporanea (in caso di affitto o comodato).
Il subingresso, che può dunque avvenire per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio commerciale al subentrante, alle seguenti condizioni:
- il subentrante, sia esso acquirente/affittante/erede/donatario, abbia i requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda (nel caso di subingresso tra vivi), ovvero l’acquisto del titolo (nel caso di subingresso a causa di morte);
- venga presentata la SCIA da parte del subentrante per atto tra vivi, entro 6 mesi dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo (cioè dall’apertura della successione), pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
Nel rispetto del termine massimo di 6 mesi dalla data del trasferimento dell’azienda, il subentrante deve presentare la SCIA prima o contestualmente all’avvio dell’attività.
Normativa
- L.R. 5. dicembre 2005, n. 29;
- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- regolamento comunale;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 ;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- D.G.R. 22.12.2006, n. 3160, recante “ Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali;
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico.
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