Vendita di giornali e riviste
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Descrizione
Il commercio della stampa quotidiana e periodica è la vendita di giornali e riviste svolta in negozio, oppure sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, sia su posteggi fissi concessi dal Comune, che in forma itinerante.
Gli operatori possono vendere qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.

Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
- Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; sono previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- Requisiti professionali:
- del titolare o del preposto;
- del legale rappresentante o del preposto.
I requisiti professionali non sono necessari per la vendita dei quotidiani e dei periodici in se', ma solo se l'impresa intende commercializzare alimenti, come i classici "pastigliaggi", ricompresi dagli usi locali tra i prodotti complementari.
I requisiti professionali per la vendita di generi alimentari sono previsti dall’art.71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
Il preposto deve essere nominato quando l’attività commerciale non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante.
4. Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali.
b) REQUISITI OGGETTIVI:
I locali devono avere destinazione d’uso commerciale al dettaglio.

Regime avvio
L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dall'art. 56 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.
Non è soggetta alla SCIA:
- la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pubblicazioni di rispettiva pertinenza;
- la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali e delle riviste da esse editi;
- la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- la vendita in strutture ricettive quando a servizio dei clienti;
- la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

Controlli
I controlli sono svolti da:
1. il Comune: verifica i requisiti dichiarati nella SCIA;
2. le Aziende sanitarie in caso di vendita di alimentari: i Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) effettuano periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, i controlli ufficiali.
Normativa
- L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>
- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia