per avviare e gestire un'attività

Vendita di armi diverse da quelle da guerra
armaiolo, armeria, ATECO 47.78.50

Le armi comuni da sparo sono tutti i fucili, le rivoltelle o pistole a rotazione, le pistole automatiche con potere di arresto fino a 25 metri, le armi denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa e gli strumenti da punta e da taglio destinati all'offesa alla persona (pugnali, stiletti e simili), esclusi quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno specifica e diversa destinazione, come ad es. gli strumenti da lavoro.

REQUISITI SOGGETTIVI:

 

a) requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

b) idoneità psico-fisica: da comprovare mediante idonea certificazione medica rilasciata da struttura del Servizio sanitario Nazionale o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da cui risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool

c) abilitazione tecnica alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti

d) requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 11, 43 e 131 R.D. 6 giugno 1931, n. 773

 

REQUISITI OGGETTIVI

 

Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti di cui all'art. 49 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773

 

Messa in opera di idonei sistemi antifurto, ai sensi dell'art. 20 della L. 8 aprile 1975, n. 110

L'avvio dell'attività è soggetto a domanda di autorizzazione.

 

La domanda è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n.1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti punto 36 - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

 

Il SUAP trasmette la domanda alla Questura, ovvero l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. 

 

I termini decorrono dalla ricezione della domanda da parte del Questore. Il SUAP notifica all'interessato il rilascio dell'autorizzazione.

 

L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

Ultimo aggiornamento: Thu Feb 15 16:07:00 CET 2024