Vendita di armi diverse da quelle da guerra
armaiolo, armi comuni da sparo, ATECO 47.78.50

Descrizione
La vendita di armi comuni, diverse da quella da guerra, è soggetta all'autorizzazione prevista dall'art. 31 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.
Le armi comuni da sparo sono tutti i fucili, le rivoltelle o pistole a rotazione, le pistole automatiche con potere di arresto fino a 25 metri, le armi denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa e gli strumenti da punta e taglio destinati all'offesa alla persona (pugnali, stiletti e simili), esclusi quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno specifica e diversa destinazione, come ad es. gli strumenti da lavoro (artt. 44 e 45 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635).
L'autorizzazione si ottiene presentando un'apposita domanda allo sportello unico per le attività produttive, che la trasmette alla Questura competente per territorio affinchè l'Ente rilasci l'autorizzazione.

Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
a) requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
b) idoneità psico-fisica: da comprovare mediante idonea certificazione medica rilasciata da struttura del Servizio sanitario Nazionale o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da cui risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool
c) abilitazione tecnica alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti
d) requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 11, 43 e 131 R.D. 6 giugno 1931, n. 773
b) REQUISITI OGGETTIVI
Agibilità dei locali destinati a deposito e vendita di materie esplodenti rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti di cui all'art. 49 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773
Messa in opera di idonei sistemi antifurto, ai sensi dell'art. 20 della L. 8 aprile 1975, n. 110

Regime avvio
L'avvio dell'attività è soggetto a domanda di autorizzazione.
Il SUAP trasmette la domanda alla Questura, ovvero l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n.1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti punto 36 - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
L'attività può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:
- vicinato
- media struttura minore
- media struttura maggiore
- grande struttura
- prevenzione incendi (Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VVF)
I termini decorrono dalla ricezione della domanda da parte del Questore. Il SUAP notifica all'interessato il rilascio dell'autorizzazione.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
Normativa
- R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (art. 31, c. 1)
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
- L. 18 aprile 1975, n. 110 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi