Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio
temperini, forbici, aghi, coltelli da cucina e per macelleria, forche, asce, armi bianche ad uso scenico o d'arredamento, itinerante, ambulante, armi

Descrizione
Gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (pugnali, stiletti, sciabole, spade e simili) sono considerate armi e ne è vietata la vendita in forma ambulante.
Gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili non sono considerate armi e possono essere vendute in forma ambulante o itinerante.

Requisiti
Per l'avvio o l'esercizio sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
1) Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
2) Requisiti morali previsti dagli art. 11 e 43 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773:
- non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione
- non essere sottoposto a sorveglianza speciale, a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanna penale per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all’Autorità;
3) Iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali.

Regime avvio
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dall'art. 13 del del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza.
L'avvio dell'attività può essere collegato ad altre attività di competenza del SUAP:

Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

Controlli
I controlli sul mantenimento dei requisiti necessari per la vendita di strumenti da punta e da taglio sono svolti dal Comune.
Normativa
- articoli 30 e 37 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza
- art. 45 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza