Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio
temperini, forbici, aghi, coltelli da cucina e per macelleria, forche, asce, armi bianche ad uso scenico o d'arredamento, itinerante, ambulante, armi, ATECO 47.8
Gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (pugnali, stiletti, sciabole, spade e simili) sono considerate armi.
La vendita di questi oggetti in forma ambulante è vietata perchè le armi si possono vendere solo in locali autorizzati.
Gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili non sono considerate armi e possono essere vendute in forma ambulante o itinerante.
REQUISITI SOGGETTIVI:
- Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- Requisiti morali previsti dagli art. 11 e 43 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La domanda è prevista dall'art. 13 del del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.
A partire dal 1 aprile 2019 la domanda di autorizzazione è di competenza del Comune.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- il Comune.
- articoli 30 e 37 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza
- art. 45 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza