per avviare e gestire un'attività

Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio
temperini, forbici, aghi, coltelli da cucina e per macelleria, forche, asce, armi bianche ad uso scenico o d'arredamento, itinerante, ambulante, armi, ATECO 47.8

Gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (pugnali, stiletti, sciabole, spade e simili) sono considerate armi.

La vendita di questi oggetti in forma ambulante è vietata perchè le armi si possono vendere solo in locali autorizzati.

Gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili non sono considerate armi e possono essere vendute in forma ambulante o itinerante.

REQUISITI SOGGETTIVI:

 

  1. Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  2. Requisiti morali previsti dagli art. 11 e 43 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773 di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
L'avvio dell'attività è soggetta a domanda.

 

La domanda è prevista dall'art. 13 del del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

 

A partire dal 1 aprile 2019 la domanda di autorizzazione è di competenza del Comune. 

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

  • il Comune.
Ultimo aggiornamento: Fri Aug 09 16:07:00 CEST 2024