Somministrazione in esercizi di intrattenimento e svago
divertimento, svago, discoteca, dancing, ATECO 93.29.10

Descrizione
Gli esercizi di intrattenimento e svago sono caratterizzati da:
- un'attività principale ricreativa, cioè il trattenimento o lo spettacolo;
- un'attività secondaria ed accessoria, cioè la somministrazione di alimenti e bevande.
Il trattenimento e svago prevale rispetto alla somministrazione in termini di maggior volume d’affari.
Per avviare un esercizio di intrattenimento e svago, serve attivare una procedura composta da:
- domanda per ottenere la dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, in caso di capienza superiore a 200 persone;
- domanda asseverata per ottenere la dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, in caso di capienza inferiore a 200 persone;
- SCIA per l'avvio del trattenimento e svago;
- SCIA per l'avvio della somministrazione in esercizi di intrattenimento e svago.

Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari::
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
Conduzione personale dell’attività; qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 giugno 1931, n. 773.
Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante, sostituendoli stabilmente.
- Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; sono previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31: devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all’attività;
- Requisiti professionali: previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. I requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.
Il preposto è un soggetto qualificato che deve essere nominato qualora l’attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante.
Le domande di riconoscimento dei titoli acquisiti all'estero da cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere inviate, a cura degli interessati, al Ministero dello Sviluppo Economico.
b) REQUISITI OGGETTIVI:
Gli esercizi di somministrazione possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile, nel rispetto del regolamento comunale.
gli esercizi di somministrazione devono essere sorvegliabili, cioè rispettare le caratteristiche costruttive previste dal Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564.
Sorvegliabilità significa che tutti gli accessi o le uscite destinate al pubblico degli avventori devono permettere <<l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private>>.
La sorvegliabilità serve a impedire o comunque a rendere difficoltosa la fuga dal locale di soggetti “malavitosi” e dall’altra a favorire l’accesso nei locali dell’autorità di pubblica sicurezza per l’intercettazione e cattura dei soggetti indicati.
L’apertura dell’attività è subordinata alla disponibilità, da parte del titolare, dei locali nei quali intende esercitare l’attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.
L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

Regime avvio
L'avvio dell'attività è soggetto a SCIA allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Attività n. 3 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222”.
Prima di iniziare la compilazione consultare le schede descrittive delle attività di competenza del SUAP:
- occupazione di suolo pubblico
- dichiarazione di agibilità dei locali di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari a 200 persone
- dichiarazione di agibilità dei locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone
- trattenimente e spettacoli
- inquinamento acustico - Deroga ai valori limite
- prevenzione incendi
- acque di seltz o di soda
- deroga al divieto di fumo
Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

Controlli
I controlli sono svolti da:
1. il Comune: verifica i requisiti dichiarati nella SCIA;
2. le Aziende sanitarie: i Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) delle Aziende sanitarie (Aas) effettuano periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, i controlli ufficiali.
3) ARPA controlla il rispetto dei limiti acustici in caso di utilizzo di impianti per la diffusione sonora.
Normativa
- L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>
- D.P.Reg. 23 marzo 2007, n. 069/Pres. Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita
- Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
- R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia