Locazioni turistiche
locazioni pure, locazioni brevi, short lets

Descrizione
Le locazioni turistiche interessano immobili non classificabili come strutture ricettive, che vengono dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari.
Le locazioni turistiche sono disciplinate dal Codice Civile.
Al locatore è consentito effettuare unicamente la pulizia iniziale e finale e l'eventuale consegna di biancheria "una tantum", la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati.
Il locatore non può fornire servizi intermedi (quali pulizia intermedia, cambio intermedio della biancheria) ne' altri servizi accessori o complementari, che sono servizi tipici delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico.

Classificazione
La classificazione dell’immobile destinato a locazione turistica non è obbligatoria; è necessaria qualora si intenda usufruire delle deroghe alle superfici minime previste dal Decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione).
Le locazioni turistiche possono essere classificate in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell’allegato <<I>> della L.R. 9 dicembre 2016 n. 21.
Tale allegato, benchè riferito alle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, vale anche ai fini delle semplici locazioni turistiche.

Sicurezza
L'art. 19-bis della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, di conversione in legge del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 ha previsto che L'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
Le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 vengono trasmesse, a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti, secondo le modalità previste dal D. M. INTERNO 7 gennaio 2013 .
La normativa prevede l’esclusivo utilizzo di un portale web per gli adempimenti del predetto articolo 109, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa stessa.
Gli operatori ricettivi devono pertanto chiedere l'accreditamento all'apposito sito web alla Questura competente per territorio.

Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
- disponibilità di un alloggio idoneo per l'utilizzo residenziale
- il locatore può essere sia il proprietario dell'immobile, che il detentore (ad es, agenzia).
Al locatore è consentito effettuare unicamente la pulizia iniziale e finale e la consegna di biancheria "una tantum", la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati.
Il locatore non può fornire servizi intermedi (quali pulizia intermedia, cambio intermedio della biancheria) ne' altri servizi accessori o complementari, che sono servizi tipici delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico.

Regime avvio
L'esercizio di locazioni turistiche è soggetto a comunicazione ai sensi dell'art. 47-bis della L.R. 9 dicembre 2016 n. 21, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

Controlli
I Comuni territorialmente competenti svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di alloggi locati per finalità turistiche, anche mediante l'accesso dei propri incaricati all'alloggio medesimo, nonché provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative.
Normativa
- L.R. 9 dicembre 2016 n. 21 Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonchè modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive (art. 47-bis)
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LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
- D.M. INTERNO 7 gennaio 2013 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive
- Agenzia delle Entrate