Impianti di carburante sulla rete stradale ordinaria e autostradale
carburanti, benzine, gasoli, gas metano, GPL, idrogeno, miscele, biocarburanti, biometano, stazione di servizio, stazione di rifornimento

Descrizione
Un impianto di distribuzione carburanti è un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato.
Gli impianti commercializzano carburanti, ovvero le benzine, i gasoli per autotrazione, il gas metano per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i biocarburanti, il biometano e gli altri carburanti rinnovabili, nonché ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati nella regolamentazione del settore.
Le varie tipologie di impianto sono definite dall'art. 34 della Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Gli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade e i raccordi autostradali, come pure gli impianti per natanti e per aeromobili, sono attività esercitate sulla base dell'autorizzazione unica per l'installazione ed esercizio, rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato.
La Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 attribuisce al “Comune” il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, escludendo espressamente il procedimento di sportello unico; considerato che gli impianti di carburante hanno impatti sull'ambiente e sulla sicurezza antincendio, e che le pratiche di autorizzazione unica ambientale e di prevenzione incendi passano obbligatoriamente dallo sportello unico, il Comune può assegnare al SUAP anche il procedimento complesso di autorizzazione unica per l'installazione ed esercizio, che si svolgerà con le modalità e i termini di conclusione previsti dalla Legge regionale n. 19/12.

Orari
Risoluzione n. 96211 del 19 giugno 2015 La risoluzione n. 96211 del 19 giugno 2015 reca precisazioni in materia di orari applicabili agli impianti stradali di distribuzione di carburanti.

Attività integrative
Per attività commerciali integrative si intendono il locale/i per le attività commerciali nei settori merceologici alimentari e non alimentari e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con relativi servizi igienici separati per sesso di utenti, più servizio igienico per diversamente abili, qualora non già previsti nella stazione di servizio.
È sempre consentito, per gli impianti dotati di attività commerciali integrative, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
b) la vendita di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti;
c) la vendita di ogni bene e servizio nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posti in vendita.
Le attività commerciali integrative, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari dell'impianto di distribuzione dei carburanti, salvo rinuncia del titolare stesso che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

Prelievo
Il Comune rilascia idonea attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti agli utenti interessati.
L'attestazione indica, tra l'altro, l'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei Vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
La domanda deve essere corredata dell'indicazione dell'impianto presso il quale si intende effettuare il rifornimento e di idonea autocertificazione attestante la proprietà di mezzi, impianti e attrezzature non rifornibili direttamente presso gli impianti stradali ma solo sul posto di lavoro.
Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.

Requisiti
Per ottenere l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade e i raccordi autostradali, sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
1. Requisiti soggettivi e capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
2.Iscrizione al registro imprese
3. Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136)
b) REQUISITI OGGETTIVI:
Gli strumenti urbanistici comunali, avuto riguardo alle condizioni ambientali, paesaggistiche, storiche e architettoniche del territorio, nonché di sicurezza stradale e sanitaria, possono stabilire in quali ambiti di territorio è esclusa la realizzazione degli impianti e possono, altresì, individuare gli ambiti di localizzazione preferenziali per l'installazione degli impianti stessi indicando criteri, requisiti e caratteristiche per la scelta delle specifiche localizzazioni, nonché eventuali prescrizioni tecniche, progettuali e realizzative per la costruzione degli impianti.
L'autorizzazione unica è subordinata alla verifica della conformità del progetto dell'impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, nonché fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza stradale e la sicurezza sanitaria. Devono essere rispettate le specifiche disposizioni stabilite dall'art. 50 della Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19.
Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione, ovunque ubicati, devono avere accessi realizzati sulla viabilità pubblica e devono avere caratteristiche tecniche minime indicate nell'art. 51 della Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19.

Regime avvio
La domanda di rilascio di autorizzazione unica per l'installazione e l'esercizio è presentata al Comune nel cui territorio si intende installare l'impianto.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 8 -DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Attività n. 87-88 pag. 66 - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Gli impianti di carburante possono essere collegati ad altre attività di competenza del SUAP:
- prevenzione incendi
- AUA - Acque reflue domestiche o assimilate fuori fognatura
- classificazione industrie insalubri
- notifica impresa alimentare
L'autorizzazione è rilasciata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.

Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

Collaudo
Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione carburanti autorizzati, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio dell'impianto, il Comune rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione al Comune da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione:
a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitari;
b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato.
Il provvedimento ha validità di quindici anni. Alla scadenza di tale termine l'impianto deve essere provvisto di un nuovo provvedimento dichiarativo finale di collaudo richiesto dal titolare.
In attesa del provvedimento l'impianto può essere esercito solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabile per un periodo massimo di pari durata su motivata richiesta dell'interessato.
Il titolare dell'impianto può motivatamente richiedere al Comune che venga effettuato il collaudo da parte della commissione collaudatrice, composta dal rappresentante comunale, dai rappresentanti dell'Agenzia delle dogane, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Azienda per i servizi sanitari e dell'ARPA.
La commissione effettua il sopralluogo di collaudo alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione e, nei casi di impianti localizzati su autostrade o raccordi autostradali, alla presenza anche di un rappresentante dell'ente nazionale per le strade ovvero della società concessionaria autostradale.
Il verbale di collaudo è redatto sul luogo a cura del rappresentante del Comune, è sottoscritto dai componenti della commissione ed è trasmesso al titolare dell'impianto, ai componenti della commissione e agli altri soggetti invitati al sopralluogo.
Nel sopralluogo il rappresentante comunale accerta la conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto; i rappresentanti degli enti convocati accertano l'idoneità tecnica degli impianti secondo le loro competenze
Controlli
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale, dai Vigili del Fuoco, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria (Aas) e da ARPA.
Normativa
- Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti;
- DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31 Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali;
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico
- Portale dell'Osservatorio carburanti.