Impianti di carburante sulla rete stradale ordinaria e autostradale
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Descrizione
Un impianto di distribuzione carburanti è un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato.
L'autorizzazione unica per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale è rilasciata dal Comune: anche se la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 esclude espressamente il procedimento di sportello unico, la successiva tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, prevede che il rilascio venga curato dal SUAP, insieme all'AUA e alla valutazione del progetto ai fini di prevenzione incendi.
Ultimati i lavori e prima della messa in esercizio dell'impianto, il Comune rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo.

Attività integrative
Le attività commerciali integrative sono il locale/i per le attività commerciali alimentari e non alimentari e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con relativi servizi igienici separati per sesso, più servizio igienico per diversamente abili, qualora non già previsti nella stazione di servizio.
Gli impianti dotati di attività commerciali integrative, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione, possono sempre effettuare:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
b) la vendita di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti;
c) la vendita di ogni bene e servizio nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posti in vendita.
Le attività commerciali integrative, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai titolari dell'impianto, oppure da terzi se il titolare vi rinuncia.

Prelievo
Il Comune rilascia attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti agli utenti interessati.
La domanda deve essere corredata dell'indicazione dell'impianto presso il quale si intende effettuare il rifornimento e di autocertificazione attestante la proprietà di mezzi, impianti e attrezzature non rifornibili direttamente presso gli impianti stradali, ma solo sul posto di lavoro.
Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.

Requisiti
Per ottenere l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade e i raccordi autostradali, sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
1. Requisiti soggettivi e capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
2.Iscrizione al registro imprese
3. Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
b) REQUISITI OGGETTIVI:
Gli impianti incidono sulle condizioni ambientali, paesaggistiche, storiche e architettoniche del territorio, nonché sulla sicurezza stradale e sanitaria, pertanto possono essere soggetti a limitazioni fissate dagli strumenti urbanistici.

Regime avvio
La domanda di rilascio di autorizzazione unica per l'installazione e l'esercizio è presentata al SUAP.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 8 -DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Attività n. 87-88 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Gli impianti di carburante possono essere collegati ad altre attività di competenza del SUAP:
- AUA - autorizzazione unica ambientale
- prevenzione incendi
- classificazione industrie insalubri
- vicinato
- somministrazione di alimenti e bevande
- notifica impresa alimentare
- vendita di alcolici
L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
Controlli
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale, dai Vigili del Fuoco, dalle Aziende sanitarie e da ARPA.
Normativa
- Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti
- DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31 Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico
- Portale dell'Osservatorio carburanti
- Anagrafe impianti distribuzione carburanti