Impianti di carburante ad uso privato
carburanti, benzine, gasoli, gas metano, GPL, idrogeno, miscele, biocarburanti, biometano

Descrizione
Un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato è un autonomo complesso, ubicato all'interno di stabilimenti, aviosuperfici, cantieri, magazzini e simili, a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, di amministrazioni pubbliche non statali, nonché di ditte operanti temporaneamente nelle medesime aree, e costituito da attrezzature fisse o mobili e da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati o fuori terra e a qualsiasi sistema di erogazione con contalitri di carburanti per uso di trazione e impianti fissi senza serbatoi d'accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale, altresì detto metano, per autotrazione.
L'autorizzazione unica per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti a uso privato è rilasciata dal Comune: anche se la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 esclude espressamente il procedimento di sportello unico, la successiva tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, prevede che il rilascio venga curato dal SUAP, insieme all'AUA e alla valutazione del progetto ai fini di prevenzione incendi.

Requisiti
Per ottenere l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti ad uso privato, sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI;
1. Requisiti soggettivi e capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
2. Iscrizione al registro imprese
3. Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136)
b) REQUISITI OGGETTIVI:
L'autorizzazione unica è subordinata alla verifica della conformità del progetto dell'impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, nonché fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza stradale e la sicurezza sanitaria. Si devono rispettare le specifiche disposizioni stabilite dall'art. 50 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19.

Regime avvio
La domanda di rilascio di autorizzazione unica per l'installazione e l'esercizio è presentata al SUAP.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 8 -DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Attività n. 87-88 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Gli impianti di carburante possono essere collegati ad altre attività di competenza del SUAP:
- AUA - autorizazione unica ambientale
- prevenzione incendi
- classificazione industrie insalubri
L'autorizzazione è rilasciata entro 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
Controlli
I controlli sulle attività sono svolti dalla Polizia locale, dai Vigili del Fuoco, dalle Aziende sanitarie e da ARPA.
Normativa
- L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti
- Decreto 12 febbraio 2015, n. 31 Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia