per avviare e gestire un'attività

Bar e ristorazione con intrattenimento e svago
divertimento, intrattenimento, svago, discoteca, dancing, balera, locale, ATECO 93

Gli esercizi di intrattenimento e svago sono caratterizzati da:

  • un'attività ricreativa prevalente in termini di maggior volume d’affari, cioè il trattenimento o lo spettacolo
  • un'attività secondaria ed accessoria, cioè la somministrazione di alimenti e bevande.

 La procedura per avviare un esercizio di intrattenimento e svago è complessa:

ma viene semplificata attraverso il canale unico del SUAP.

REQUISITI SOGGETTIVI

 

  1. Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  2. Requisiti morali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  3. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773, del titolare, del legale rappresentante, del rappresentante T.U.L.P.S., dei preposti;

  4. Requisiti professionali:
  • del titolare o del preposto
  • del legale rappresentante o del preposto

per la vendita di prodotti alimentari, previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. La domanda di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all'estero da cittadini comunitari ed extracomunitari è inviata al Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Il preposto deve essere nominato quando l’attività non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante. 

Il preposto può essere anche rappresentante T.U.L.P.S., cioè colui che sostituisce stabilmente il titolare o il legale rappresentante, agendo in suo nome e per conto. Il rappresentante T.U.L.P.S. è una figura prevista dagli artt. 8 e 93 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773. 

 

REQUISITI OGGETTIVI


I locali devono rispettare le norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza, comprese quelle di tutela dell'impatto acustico, e di sorvegliabilità in conformità con il D.M. 17 dicembre 1992, n. 564.

 

 

L'avvio dell'attività  è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Il subingresso è soggetto a comunicazione.

 

La SCIA è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Attività n. 3 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

  • D.P.Reg. 23 marzo 2007, n. 069/Pres. Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita
  • Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
Ultimo aggiornamento: Thu Mar 05 16:40:00 CET 2026