per avviare e gestire un'attività

Bar e ristorazione al pubblico
pizzeria, trattoria, osteria, gelateria, bar bianco, wine bar, birreria, pub, web-cafe, enoteca, sala da the, tavola calda, self service, fast food, lounge bar, all you can eat, zupperia, sushi bar, ATECO 56.10.11

La somministrazione è il commercio al dettaglio di alimenti e di bevande anche alcoliche, latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e prodotti di gastronomia.

La somministrazione è caratterizzata dal “servizio assistito”, cioè dalla presenza di personale addetto al servizio al tavolo.

Le attrezzature di somministrazione sono sia gli arredi, sia le stoviglie non monouso.

Il consumo di alimenti e bevande avviene nei locali dell’esercizio, anche mediante distributori automatici.

I negozi di vicinato che mettono a disposizione i normali arredi per favorire il consumo sul posto, senza fare servizio assistito, non si trasformano in esercizi di somministrazione.

REQUISITI SOGGETTIVI:

 

  1. Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  2. Requisiti morali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  3. Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773, del titolare, del legale rappresentante, del rappresentante T.U.L.P.S., dei preposti

  4. Requisiti professionali:
  • del titolare o del preposto
  • del legale rappresentante o del preposto

per la vendita di prodotti alimentari, previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

 

Il preposto deve essere nominato quando l’attività non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante. 

Il preposto può essere anche rappresentante T.U.L.P.S., cioè colui che sostituisce stabilmente il titolare o il legale rappresentante, agendo in suo nome e per conto. Il rappresentante T.U.L.P.S. è una figura prevista dagli artt. 8 e 93 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773. 

 

REQUISITI OGGETTIVI:


Gli esercizi di somministrazione possono essere aperti in ogni zona urbanisticamente compatibile, nel rispetto del regolamento comunale.

Gli esercizi di somministrazione devono essere sorvegliabili, cioè rispettare le caratteristiche costruttive previste dal D. M. 17 dicembre 1992, n. 564.

Gli accessi o le uscite per il pubblico devono permettere <<l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private>>.
La sorvegliabilità impedisce o rallenta la fuga di “malavitosi” e favorisce l’accesso dell’autorità di pubblica sicurezza.

 

L’apertura dell’attività è subordinata alla disponibilità, da parte del titolare, dei locali nei quali intende esercitare l’attività; la disponibilità sussiste anche nel caso in cui i locali siano oggetto di costruzione o ristrutturazione.

 

L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali.

L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).

 

La SCIA è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Attività n. 3 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

  

Alcuni Comuni potrebbero avere sostituito la SCIA con la domanda di autorizzazione, nelle zone tutelate dal Regolamento comunale. L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

L'ampliamento è soggetto a comunicazione.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

  • L.R. 23 giugno 2020, n. 11 Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015 (art. 6)
  • L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>
  • D.P.Reg. 23 marzo 2007, n. 069/Pres. Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita 
  • Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
  • R.D. 6 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)
  • R,D, 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
  • Regolamento comunale per la somministrazione nelle zone tutelate
  • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Ultimo aggiornamento: Thu Jul 06 16:40:00 CEST 2023