per avviare e gestire un'attività

Attività funebre
defunti, funerale, onoranze, trasporto funebre, casa funeraria, sala del commiato, decesso, ATECO 96.03.00

L’attività funebre è un’attività d’impresa volta a fornire un insieme di prestazioni a carattere commerciale, noleggio di attrezzature e di mezzi, di trasporto e d'intermediazione d'affari, unitariamente dirette e preordinate all'organizzazione complessiva del servizio funebre. In particolare include:

  • disbrigo pratiche amministrative relative al decesso
  • organizzazione delle onoranze funebri
  • vendita casse e articoli funebri
  • preparazione del cadavere e confezionamento del feretro
  • trasporto funebre
  • trattamenti di tanatocosmesi
  • recupero salme su disposizione dell’autorità giudiziaria

L’attività funebre è incompatibile con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali e la gestione di strutture sanitarie o socioassistenziali. Altri divieti riguardano:

  • intermediazione commerciale 
  • procacciamento affari in luoghi sensibili
  • delega di elementi essenziali (carro funebre principale e autorimessa)

 

 

REQUISITI SOGGETTIVI

 

REQUISITI OGGETTIVI

  • disponibilità di una sede, regolarmente aperta al pubblico, idonea al conferimento degli incarichi e al disbrigo delle pratiche relative al decesso, alla vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale
  • carta dei servizi e delle prestazioni con relativo prezzario esposta al pubblico in ogni sede commerciale dell’impresa
  • disponibilità continuativa di almeno un mezzo funebre
  • disponibilità continuativa di un’autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di tutti i carri funebri gestiti.
  • esercizio diretto (vietata intermediazione)

Il Regolamento comunale di polizia mortuaria stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo delle strutture obitoriali, delle sale del commiato e delle case funerarie, in relazione alla situazione locale, fermo restando il rispetto della distanza minima di metri 50 dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

L’esercizio è subordinato al possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali previsti dalla legge regionale (art. 3, comma 4, lett. e).

 

L'avvio dell'attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 14 - ALTRE ATTIVITA' - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

 

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

 

I controlli sono svolti da:

  • Comune
  • Aziende sanitarie
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
  • Regolamento comunale di polizia mortuaria
Ultimo aggiornamento: 12/05/2026