Apparecchi automatici
distributori automatici, alimenti, bevande, gadget, palline, giocattoli, vending machine, ATECO 47.99.20

Descrizione
La vendita al dettaglio può essere effettuata anche mediante apparecchi automatici.
L'avvio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici è soggetto a SCIA.
L'installazione di apparecchi automatici alimentari contestuale all’avvio dell’impresa è soggetta a comunicazione.
Le successive installazioni/disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono soggette a comunicazione annuale (entro il 31 gennaio di ogni anno).
La vendita mediante apparecchi automatici in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è considerata come apertura di un esercizio di vicinato.
La vendita mediante apparecchi automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali compresi nella specifica tabella di cui all’allegato A della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 , con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all’interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.
L’installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all’occupazione di suolo pubblico.

Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
- Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; sono previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- Requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari, previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59:
- del titolare o del preposto;
- del legale rappresentante o del preposto.
Il preposto deve essere nominato quando l’attività commerciale non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante.
b) REQUISITI OGGETTIVI:
La vendita di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici deve essere esercitata in conformità alla normativa sull’igiene degli alimenti.

Regime avvio
L'avvio della vendita è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n. 1.11 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
L'installazione di apparecchi automatici alimentari contestuale all’avvio dell’impresa è soggetta a comunicazione.
Gli apparecchi automatici possono essere collegati ad altre attività di competenza del SUAP:

Guida
Prima di avviare l'attività consultare la Guida alla compilazione telematica.

Controlli
I controlli sono svolti da:
1. il Comune: verifica i requisiti dichiarati nella SCIA;
2. le Aziende sanitarie: i Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) effettuano periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, i controlli ufficiali sui distributori alimentari.
Normativa
- L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Pareri della Regione FVG sulle attività e gli insediamenti commerciali
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico