per avviare e gestire un'attività

Agenzie di affari di competenza del Questore
ATECO 82.99.40.

Le agenzie pubbliche d'affari sono imprese, comunque organizzate, che effettuano professionalmente e con finalità di lucro un'attività di intermediazione a favore di terzi, con l'assunzione e trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione soltanto delle attività di intermediazione che siano già soggette ad una specifica disciplina di settore.

Sono di competenza del Questore:

  1. le comunicazioni di avvio di agenzia di affari relative all'attività di pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
  2. il rilascio di autorizzazione per l'avvio di agenzia di affari relativa all'attività di recupero crediti.

Le altre agenzie di affari sono di competenza del Comune.

I titolari di agenzia di affari devono tenere un registro giornale degli affari non bollato, previsto dall'Art. 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, preferibilmente in formato informatico oppure cartaceo.
Il Ministero dell’Interno con nota n.557/Pas/U/009438/12015(1) del 20 Giugno 2017 ha chiarito che i titolari possono procedere all'autovidimazione, presentando un’autodichiarazione al SUAP, la cui ricevuta di presentazione resta allegata al registro oggetto di vidimazione.

Il registro in formato informatico deve essere tenuto mediante apposizione della marca temporale e della firma digitale dell'imprenditore o del rappresentante.

Il registro in formato cartaceo deve essere tenuto apponendo il timbro dell'impresa su tutte le pagine.

I titolari di agenzia di affari devono tenere esposto il tariffario delle prestazioni.

REQUISITI SOGGETTIVI:

Requisiti di onorabilità e antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo o, in caso positivo, avere ottenuto la riabilitazione e non avere né essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti nei propri confronti (solo per l’esercizio di agenzie di pubblici incanti e recupero stragiudiziale di crediti)
non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (solo per l’esercizio di agenzie di pubblici incanti e recupero stragiudiziale di crediti)
non aver riportato provvedimenti giurisdizionali comportanti la perdita della piena capacità di obbligarsi (solo per l’esercizio di agenzie di recupero stragiudiziale di crediti)
 
Conduzione personale dell’attività: qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773

 

REQUISITI OGGETTIVI:

Disponibilità giuridica dei locali in cui si svolge l'attività, in qualità di proprietario o di un titolo che consente la disponibilità di un immobile altrui

 

L'avvio dell'attività è soggetto a:

  1. comunicazioni di avvio di agenzia di affari relative all'attività di pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
  2. domanda di autorizzazione per l'avvio di agenzia di affari relativa all'attività di recupero crediti.

- o direttamente alla Questura competente per territorio;

- o allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo, che la trasmette alla Questura competente per territorio, affinchè l'Ente effettui i controlli o rilasci l'autorizzazione.

 

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-Attività n. 14 punto 105-106 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sui requisiti dichiarati nella comunicazione sono svolti dal Questore.

Il  titolare è soggetto alle prescrizioni dell’articolo 16 del R.D. R. D. 18 giugno 1931 n. 773 in base al quale ”gli ufficiali ed agenti della pubblica  sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggetti ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsidell’adempimento  delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”.

  • artt. 115 e 120 R. D. 18 giugno 1931 n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS
  • artt. 204 R. D. 6 maggio 1940 n. 635  Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
Ultimo aggiornamento: Mon Aug 07 16:40:00 CEST 2023