per avviare e gestire un'attività

Affittacamere
appartamenti, alloggio, camere, residenze d'epoca, ATECO 55.20.42

Gli affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio.

REQUISITI SOGGETTIVI

 

Il gestore è rappresentante T.U.L.P.S., cioè colui che sostituisce stabilmente il titolare o il legale rappresentante, agendo in suo nome e per conto. Il rappresentante T.U.L.P.S. è una figura prevista dagli artt. 8 e 93 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773. 

 


REQUISITI OGGETTIVI

 

L'esercizio dell'attività ricettiva avviene nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quella relativa all'efficienza energetica e ai beni culturali e del paesaggio.

I locali devono possedere i requisiti strutturali, igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e i requisiti igienico-sanitari previsti dalla Legge regionale 23 agosto 1985, n. 44.

Gli affittacamere possono svolgere attività complementari solo a favore delle persone alloggiate.

La classificazione è proposta dal titolare. I requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione sono individuati con Decreto regionale che ne definisce l'equiparazione con i requisiti di cui agli allegati da A a J della legge regionale 21/2016, abrogata dalla L.R. 9 dicembre 2025, n. 17. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche tecniche delle strutture.

I gestori comunicano le generalità delle persone alloggiate tramite l'apposito sito web alla Questura competente per territorio, come previsto dall'art. 109 del R. D. 18 giugno 1931 n. 773 e secondo le modalità previste dal D. M. INTERNO 7 gennaio 2013.

Utilizzando il servizio telematico WEBTUR - Osservatorio regionale turismo- comunicano i movimenti dei clienti secondo i modelli di rilevazione statistica.

Gli affittacamere devono ottenere il CIN.

L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).

 

La SCIA è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 4 -STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI Attività n. 49 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e dall'art. 86 della L.R 9 dicembre 2025, n. 17

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

  • Comune
  • Aziende sanitarie
  • Questura



  • L.R. 9 dicembre 2025, n. 17 Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia
  • D. P. Reg. 28 giugno 2017 n. 144  Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche, del loro segno distintivo e della sua pubblicità ai sensi dell’art. 40, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2016 n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)
  • L. R. 23 agosto 1985, n. 44 Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi 
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
  • Regione FVG
Ultimo aggiornamento: Mon May 11 11:42:00 CEST 2026