Classificazione industrie insalubri - Trasferimento
Il Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27/7/34, n. 1265), all’art. 216 recita: 'Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi: 1.La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; 2.La seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato' Il Decreto del Ministero della Sanità 05.09.1994 introduce la nuova e più recente classificazione di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito) ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo attività industriali. Un'industria è individuata come -insalubre- dal Servizio di igiene pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi sanitari competente per territorio. L'industria, a cui viene comunicata la classificazione, è obbligata ad attenersi alle disposizioni contenute negli articoli 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie.
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Mandatory modules
- QIG - Quadro Informativo Generale
- C3W - Trasferimento - web
- E10W - Industrie insalubri - web
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Industre insalubri Planimetria 1:200
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Industre insalubri Planimetria 1:2000
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Relazione tecnica illustrativa
Optional modules
- F15 - Procura speciale
- F15SPW - Procura speciale per i soggetti partecipanti - web
- F16 - Nomina del Tecnico/Professionista
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Ulteriore documentazione (non firmata)
To add the procedure, a municipality has to be selected.
Ultimo aggiornamento: 06/05/2022