Sicurezza alimentare di attività temporanee di somministrazione e/o commercio
sagra, festa, chioschi, Patrono, igiene, sanità, manifestazioni temporanee, alimenti, sicurezza
Le attività alimentari temporanee che devono essere segnalate al SUAP dal punto di vista commerciale sono soggette anche a una comunicazione dal punto di vista della sicurezza alimentare; la comunicazione vale solo ai fini della sicurezza alimentare, ma non sostituisce la SCIA per poter avviare l’attività commerciale.
Le attività alimentari temporanee che non devono essere segnalate al SUAP dal punto di vista commerciale - ad es. feste scolastiche, parrocchiali, di beneficenza, nelle quali la manipolazione, preparazione, e il servizio di prodotti alimentari è effettuato da parte di privati a titolo occasionale, non sono soggette nemmeno a comunicazione, dal punto di vista della sicurezza alimentare.
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
La comunicazione va conservata presso il luogo di svolgimento delle attività alimentari temporanee ed esibita in occasione dei controlli ufficiali.
Il controllo sulle attività è esercitato dai Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) delle Aziende sanitarie (Aas), ciascuno per le proprie competenze.
- Regolamento comunitario (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari
- DGR 13 maggio 2016 n. 815 Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e dl Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. Indicazioni operative aggiornate", efficace dal 1 luglio 2016