Prevenzione incendi
sicurezza antincendio, fuoco, vigili del fuoco, prevenzione incendi, depositi GPL
Il D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 individua n. 80 attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi:
“A”: attività semplici; “B”: attività mediamente complesse; “C”: attività complesse,
prevedendo una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, in attuazione del principio di proporzionalità.
Il SUAP riceve la documentazione ai fini antincendio per le sole attività produttive di beni e servizi e gli impianti produttivi di cui all’allegato I al D.P.R. n.151/11, e quindi, in linea generale:
- impianti di distribuzione carburanti;
- locali di trattenimento e spettacolo;
- alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed&Breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto;
- strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, etc) con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi;
- autorimesse pubbliche e private (escluse le autorimesse ad uso civile), parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq.;
- attività di panificazione con utilizzo di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116 Kw o utilizzo di impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso.
I Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco ricevono direttamente, senza passare dal SUAP:
- richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- istanza di deroga;
- istanza di nulla osta di fattibilità;
- istanza di verifiche in corso d'opera.
Per l'avvio delle attività di categoria A attività semplici, si presenta solo la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), cui viene allegato il progetto, corredato di asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nelle normative di settore.
Per le attività di categoria B attività mediamente complesse e C complesse, l’approvazione preventiva del progetto rimane obbligatoria e occorre attendere il parere favorevole dei Vigili del Fuoco per poter realizzare le opere; per l'avvio dell'attività ad opera realizzata si presenta solo la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).
Per le attività di categoria A e B il sopralluogo dei VV.F. non è obbligatorio e, se effettuato, viene rilasciato su richiesta un verbale di visita tecnica.
Per le attività di categoria C il sopralluogo dei VV.F. è obbligatorio e, successivamente all’esito positivo, viene rilasciato il Certificato di prevenzione incendi, che non costituisce provvedimento, ma solo risultato del controllo e non ha limiti temporali.
La tabella A allegata al D. Lgs 25 novembre 2016, n. 222 elenca i casi in cui la valutazione antincendio è necessaria per l'avvio di attività produttive:
- quando è necessaria una domanda, il SUAP trasmette la richiesta di valutazione di esame progetto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per l'espressione del relativo parere; il Comando può chiedere integrazioni entro 30 giorni. Si pronuncia sulla conformità alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, purchè completa;
- quando è sufficiente una SCIA, il SUAP trasmette la SCIA al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che svolge i necessari controlli, nei casi previsti, entro 60 giorni.
Nei Comuni aderenti al portale regionale SUAP in rete, si applica l'accordo 6 aprile 2016 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.
Nel caso un'istanza o una SCIA pervenga direttamente al Comando, il Comando stesso ne comunica l'irricevibilità all'interessato, informandolo per iscritto della necessità di avviare la corretta proceduta telematica mediante il portale, nel comune competente per territorio.
E’ altresì irricevibile l’istanza o la SCIA presentata al SUAP con modalità non telematica, al di fuori delle ipotesi derogatorie espressamente previste (momentanea indisponibilità del sistema telematico e gestione allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico).
I Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco ricevono direttamente, senza passare dal SUAP:
- richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- istanza di deroga;
- istanza di nulla osta di fattibilità;
- istanza di verifiche in corso d'opera.
Per quanto riguarda i costi del procedimento di prevenzione incendi, il sito dei Vigili del Fuoco mette a disposizione un'applicazione per calcolarli e le coordinate per il versamento degli importi dovuti ai Comandi provinciali.
Prima di avviare l'la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
I contenuti delle singole domande o delle SCIA e gli allegati da presentare sono stabiliti con Decreti del Mininterno.
Sul sito web dei Vigili del Fuoco sono disponibili i moduli per la ricerca delle nuove attività soggette a prevenzione incendi secondo la normativa vigente e per la ricerca e ricatalogazione delle attività dalla vecchia codifica del D.M. 16 febbraio 1982 a quella nuova introdotta dal D.P.R. 151/2011.
I controlli successivi all'avvio delle attività sono definiti in base al rischio.
Per le attività di categoria A e B sono previsti controlli con sopralluogo a campione da parte del competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; le percentuali di attività da controllare sono determinate annualmente dal Ministero dell'Interno.
Per le attività di categoria C i controlli sono espletati sul 100% delle attività.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011 Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio”
- Accordo per la gestione del procedimento di prevenzione incendi da parte dello sportello unico per le attività produttive