Notifica di impresa alimentare per strutture militari
strutture militari, caserme, OSA, operatore settore alimentare
L'avvio di attività di somministrazione di alimenti all'interno di strutture militari deve essere notificato alle Autorità sanitarie militari di cui art. 182 D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
La notifica è una dichiarazione di possesso dei requisiti di igiene atti a garantire la salubrità degli alimenti e quindi l’assenza di contaminazioni che possano esporre i consumatori a rischi per la salute.
Il regime per l'avvio delle attività alimentari all'interno di strutture militari è previsto dalla tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, SEZIONE I - 3. ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 3.1. Altre attività di somministrazione punto 73.
Il modulo unificato statale "Notifica ai fini della registrazione in strutture militari" è stato approvato con Decreto Interministeriale 6 marzo 2020.
La notifica è inviata allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), che le trasmette all’Autorità militare competente.
La notifica di impresa alimentare può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:
Le autorità sanitarie militari competenti al ricevimento della notifica sono:
- Comando sanità e veterinaria dell'Esercito
- Ispettorato di sanità della Marina Militare
- Comando logistico dell'Aeronautica militare
- Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
I controlli sono effettuati dalle Autorità sanitarie militari.
- Regolamento comunitario (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari
- D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare
- Decreto Interministeriale 6 marzo 2020 Adozione del modulo di notifica sanitaria ai fini della registrazione per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture militari
Ultimo aggiornamento: Thu Jan 06 16:07:00 CET 2022