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Materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti
MOCA, contenitori alimentari, imballaggi

Gli alimenti vengono a contatto con molti materiali e oggetti durante le fasi di produzione, trasformazione, conservazione, preparazione e somministrazione, prima del loro consumo finale.

Tali materiali e oggetti – ad esempio contenitori per il trasporto degli alimenti, macchinari per la trasformazione dei prodotti alimentari, materiali da imballaggio, utensili da cucina e posate e stoviglie – sono denominati materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) e dovrebbero essere sufficientemente inerti da evitare che i loro componenti incidano negativamente sulla salute del consumatore o influenzino la qualità degli alimenti.

Per garantire la sicurezza dei MOCA e per favorire la libera circolazione delle merci, nell’Unione europea (UE) vigono una serie di requisiti legali e forme di controllo.

L'art. 6 del D. Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 stabilisce che <<Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale. Nel caso in cui l'attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione è riportata nella medesima segnalazione>>.

Sono soggetti all'obbligo di comunicazione gli Operatori Economici (OE) che svolgono una o più delle seguenti attività riguardanti i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti:

Produzione in proprio o per conto terzi di:
• materiali destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) (compresi i pezzi di ricambio)
• "materie prime" (MP) destinate alla produzione di MOCA
Per le materie plastiche, l'obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall'obbligo di comunicazione.

Trasformazione di MP: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti (es. produzione di Tetrapack ® e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.).

Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti (OCA) partendo da materie prime adatte al contatto con gli alimenti (es. produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici ecc.).

Deposito: comprende la sola attività di stoccaggio a supporto di una impresa che produce, trasforma o assembla MP o MOCA.

Distribuzione all'ingrosso: comprende gli OE che svolgono attività di commercio/distribuzione all'ingrosso/importazione di MP o MOCA (destinati ad altri OE o altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo e-commerce. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari di MP e MOCA destinati ad altri OE o direttamente a imprese alimentari.

La comunicazione va inoltrata al SUAP competente per territorio in riferimento alla sede operativa dove viene svolta l'attività. Lo Sportello invierà la comunicazione alla Autorità Sanitaria Competente. L'OE dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita. Per esempio, se un OE ha uno stabilimento di produzione in un Comune e uno in un altro Comune, esso dovrà inoltrare due comunicazioni, una al SUAP del primo Comune e una al SUAP del secondo Comune.

 

Le comunicazioni per le nuove attività dovranno essere inviate contestualmente al loro avvio.
Le comunicazioni di variazione e di chiusura dell'attività dovranno essere presentate entro 30 giorni dalle modifiche.

La comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 relativa agli stabilimenti che eseguono le attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) è inviata allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), che la trasmette all’Autorità competente per la procedura di controllo.
 

La comunicazione per I MOCA può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:

Prima di iniziare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

I controlli sugli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti sono effettuati dai Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) delle Aziende sanitarie.

  • Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
  • D. Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti
  • Ministero della Salute
Ultimo aggiornamento: Wed Jan 05 16:07:00 CET 2022