Inquinamento acustico - Deroga temporanea ai valori limite di immissione
manifestazioni temporanee, sagre, chioschi, amplificatori, diffusori, compressori, aspiratori, recettori, sorgenti sonore, concerti, spettacoli, feste, autorizzazione temporanea,
cantieri edili, stradali e assimilabili
L'autorizzazione comunale temporanea in deroga ai valori limite di immissione definiti dall’art. 2, comma 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 può essere rilasciata per:
- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili; queste ultime possono a loro volta comprendere:
a) i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant’altro, con l’impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
b) le attività di intrattenimento ed allietamento in esercizi di somministrazione solo se a supporto dell’attività principale e per un periodo limitato di tempo (16 giornate nell’arco di un anno solare).
La necessità della deroga ai limiti acustici per le manifestazioni dipende dal tipo di manifestazione, dalla sua durata in giorni, dalla frequenza del suo svolgimento e dagli orari di esercizio.
Gli elementi che concorrono a rendere necessaria la richiesta di autorizzazione temporanea in deroga ai limiti acustici sono indicati nelle “Linee Guida per il controllo dell'inquinamento acustico”. Le Linee Guida utilizzano apposite check list per agevolare la comprensione della necessità, o meno, di chiedere l'autorizzazione.
Anche per i cantieri un'analoga check list indica in quali casi è necessario chiedere l'autorizzazione.
E' necessario consultare i Regolamenti comunali, se adottati, che potrebbero stabilire parametri diversi.
Il rilascio dell'autorizzazione temporanea è soggetto a domanda al SUAP-SUE.
Il regime di avvio è previsto dalla SEZIONE III- AMBIENTE-PUNTO 1.6 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Il SUAP-SUE trasmette la domanda all'ufficio comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione in deroga, il quale può richiedere parere tecnico all’ARPA.
L’iter amministrativo del Comune è descritto nell’allegato 3 alle Linee Guida per il controllo dell'inquinamento acustico, approvate con Decreto del Direttore Generale ARPA n. 123 del 20 maggio 2008.
Il rilascio dell'autorizzazione in deroga può essere collegato ad altre attività di competenza del SUAP:
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
I controlli sulle attività rumorose sono svolti dal Comune con il supporto tecnico di ARPA.
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
- L.R. 18 giugno 2007, n. 16 Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico
- D.P.C.M. 1° marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Piano comunale di classificazione acustica
- Linee Guida per il controllo dell'inquinamento acustico in cantieri e manifestazioni, approvate con Decreto del Direttore Generale ARPA n. 123 del 20 maggio 2008