Autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale
paesaggio, autorizzazione paesaggistica, compatibilità paesaggistica, piano paesaggistico
I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici devono ottenere l’autorizzazione paesaggistica, prevista dall'art. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004, numero 42 prima di realizzare qualsiasi intervento che modifichi l’aspetto esteriore dei beni.
L'autorizzazione paesaggistica può essere "ordinaria" o "semplificata".
Le autorità competenti al rilascio sono:
- la Regione;
- i Comuni delegati ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale 5/2007.
Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie sono rilasciate dai Comuni, a eccezione di quelle di competenza regionale, indicate nell'art. 60 della L.R. 5/07.
L'autorizzazione paesaggistica è soggetto a domanda ad ogni Comune delegato della Regione, nei limiti delle competenze di cui all’articolo 60 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.
Si tratta di:
- interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, fatto salvo quanto previsto all'art. 60, comma 3 (casi specifi di competenza della Regione).
L'Elenco dei Comuni con funzioni delegate in materia di paesaggio è in costante evoluzione.
La domanda di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è presentata esclusivamente in via telematica:
a) mediante lo Sportello Unico per l’edilizia (SUE) o mediante lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) nei casi previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2, del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;
b) all’amministrazione procedente nei casi di indizione della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
c) all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 60 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 nei casi non compresi alle lettere a) e b)
L'autorizzazione paesaggistica "ordinaria" è rilasciata entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, quella "semplificata" entro 60 giorni.
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
- D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
- D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
- L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio
- D. P. Reg. 10 luglio 2012 n. 149 Regolamento recante la disciplina del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)
- D.P.Reg. 4 marzo 2021, n. 026/ Pres recante "Regolamento di attuazione della parte III, paesaggio, ai sensi dell’articolo 61, comma 5, lettere a) e b), della legge regiona le 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio) concernente l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio e il funziona mento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio
- Circolare Mibact 42/2017
- Regione Fvg
- FAQ autorizzazioni paesaggistiche
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia
- Quaderno A.N.C.I. La semplificazione dei procedimenti di tutela paesaggistica