AUA - Rifiuti
La comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e precisamente:
- le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi;
- le operazioni di recupero dei rifiuti,
è di competenza della Regione.
L’art. 3 del Dpr 13 marzo 2013, n. 59 prevede che tale comunicazione rientri nell'AUA.
La domanda deve sempre contenere anche il procedimento relativo all'impatto acustico.
La comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è inviata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune in cui si intende avviare l'attività.
Il regime di avvio è previsto dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59.
La procedura di rilascio dell'AUA e le Autorità coinvolte sono definite dalla Delibera Giunta Regionale n 1910 del 10 dicembre 2021 e relativo Allegato 1 alla Delibera 1910-2021.
Il procedimento di AUA non prevede diritti di istruttoria, salvo quanto previsto per i singoli titoli abilitativi per i quali si invita a contattare direttamente il Soggetto competente al rilascio del relativo atto abilitativo.
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- Dpr 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
- Circolare Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2013
- Conoscere l'ambiente e il territorio
- Delibera Giunta Regionale n 1910 del 10 dicembre 2021 e relativo Allegato 1 alla Delibera 1910-2021.