AUA - Fanghi
L'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura è di competenza della Regione.
L’art. 3 del Dpr 13 marzo 2013, n. 59 prevede che tale autorizzazione rientri nell'AUA.
La domanda deve sempre contenere anche il procedimento relativo all'impatto acustico.
L'autorizzazione fanghi è soggetta a domanda allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune in cui si intende avviare l’attività.
Il regime di avvio è previsto dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59.
La procedura di rilascio dell'AUA e le Autorità coinvolte sono definite dalla Delibera Giunta Regionale n 1910 del 10 dicembre 2021 e relativo Allegato 1 alla Delibera 1910-2021.
Il procedimento di AUA non prevede diritti di istruttoria, salvo quanto previsto per i singoli titoli abilitativi per i quali si invita a contattare direttamente il Soggetto competente al rilascio del relativo atto abilitativo.
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- Dpr 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
- Circolare Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2013
- Conoscere l'ambiente e il territorio
- Delibera Giunta Regionale n 1910 del 10 dicembre 2021 e relativo Allegato 1 alla Delibera 1910-2021.