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AUA - Acque reflue domestiche o assimilate fuori fognatura

L'autorizzazione agli scarichi disciplinata dal capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (artt. 124 e seguenti) è di competenza della Regione, o del Gestore del servizio idrico integrato o del Comune, a seconda della natura dello scarico e dei reflui; l'autorizzazione all'allacciamento e scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali è di competenza del gestore del servizio idrico integrato.

 1) ACEGASAPSAMGA S.p.A.

 2) ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A.

 3) ACQUEDOTTO POIANA S.p.A.

 4) CAFC S.p.A.

 5) HYDROGEA S.p.A.

 6) IRISACQUA S.r.l.

 7) LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.

L’art. 3 del Dpr 13 marzo 2013, n. 59 prevede che l'autorizzazione agli scarichi rientri nell'AUA.

La domanda deve sempre contenere anche il procedimento relativo all'impatto acustico.

L'autorizzazione agli scarichi è soggetta a domanda allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune in cui si intende avviare l’attività.

Il regime di avvio è previsto dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59.

La procedura di rilascio dell'AUA e le  Autorità coinvolte sono definite dalla Delibera Giunta Regionale n 1910 del 10 dicembre 2021 e relativo Allegato 1 alla Delibera 1910-2021.

Il procedimento di AUA non prevede diritti di istruttoria, salvo quanto previsto per i singoli titoli abilitativi per i quali si invita a contattare direttamente il Soggetto competente al rilascio del relativo atto abilitativo.

Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

 

Ultimo aggiornamento: Fri Mar 18 16:07:00 CET 2022