La mia anagrafica
Gestione dati sportello
Le mie domande
Area operatori
Riferimenti sportello
Domande inoltrate: elenco

Agenzia di viaggio e turismo

Descrizione

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio del cliente, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, in conformità ai principi in materia di tutela del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 

Le agenzie di viaggio e turismo possono essere aperte in forma permanente o anche stagionale, cioè per un periodo in ogni caso non inferiore a 4 mesi nel corso dell'anno solare.

La denominazione prescelta dal titolare per  l'agenzia di viaggio e turismo non deve ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, ai sensi del D.P.C.M. 13/09/2002; la denominazione è segnalata all'esterno del locale tramite un'insegna.

L'organizzatore e l'intermediario di viaggio, come definiti dall'art. 33 dell'allegato 1 al D. Lgs. 23/05/2011, n. 79, hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, in conformità a quanto previsto dagli artt. 19 e 50 del D. Lgs. 23/05/2011, n. 79.

La documentazione comprovante  l'avvenuta stipula dell'assicurazione obbligatoria e l'avvenuto pagamento del premio sono allegate alla SCIA.

L’elenco delle agenzie di viaggio e turismo è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Non sono soggetti alle norme della L.R. 16 gennaio 2002 n. 2 in materia di agenzia di viaggio e turismo i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;
b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati e loro familiari;
c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusivita' della prestazione a favore degli associati;
d) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettividi cuil'art. 11 del R.D. 773/1931.

Le associazioni devono inviare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè copia dell'atto da cui risulti il responsabile delle attività turistiche, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e dall'interessato.

Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono:

  • svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio; la pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice;
  • organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.

L'apertura e l'esercizio di filiali di un'agenzia di viaggio e turismo sono assoggettati unicamente al possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 2 lettera b della L.R. 2/2002.

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);

 

 

  1. Iscrizione del titolare al registro delle imprese;
  2. Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
  1. Godimento dei diritti civili e politici da parte del titolare, del rappresentante T.U.L.P.S. (legale rappresentante), nonchè dell'eventuale direttore tecnico;
  2. Insussistenza, a carico del titolare, del rappresentante T.U.L.P.S. (legale rappresentante), nonchè dell'eventuale direttore tecnico, delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed assenza di procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati;
  3. Possesso, in capo al titolare, al rappresentante T.U.L.P.S. (legale rappresentante), nonchè all'eventuale direttore tecnico, dei requisiti di onorabilità e assenza di fallimento (non esser stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, ne' sottoposto a concordato preventivo) previsti dal D. Lgs. 23/11/1991, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni;
  4. Requisiti professionali: possesso, in capo al titolare o al rappresentante T.U.L.P.S. (legale rappresentante), o all'eventuale direttore tecnico, dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, conseguita con le modalità indicate all'artr. 46 della L.R. 2/2002 ovvero delle qualifiche professionali di cui al D. Lgs. 9/11/2007, n. 206.

 

Il titolare o il legale rappresentante dell'attività, privo dei requisiti professionali per l'esercizio, deve nominare un altro soggetto qualificato, definito "direttore tecnico", in possesso dei requisiti morali e professionali.

La nomina del direttore tecnico può avvenire con procura notarile, oppure, più semplicemente, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale; la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.
Il direttore tecnico ha l'obbligo di svolgere la sua attività con continuità ed esclusività.

Presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è istituito l'albo regionale dei Direttori tecnici cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

 

b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.

 


L'avvio e l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo sono soggetti alla disponibilità di locali destinati in via esclusiva all'attività stessa, o di locali distinti, in caso di svolgimento di attività diverse negli stessi locali.

 

cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico

Procedimenti

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.

 

EVENTI OGGETTIVI

 

  • Nuova apertura, anche stagionale
  • apertura ed esercizio di filiali di un'agenzia di viaggio e turismo
  • trasferimento di sede
  • sospensione temporanea
  • proroga della sospensione temporanea
  • riapertura attività al termine della sospensione
  • modifica insegna
  • cessazione definitiva

 

EVENTI SOGGETTIVI

 

  • Subingresso
  • nomina del direttore tecnico 
  • modifica del legale rappresentante
  • modifica ragione sociale
  • modifica residenza-sede legale
  • assenza del direttore tecnico per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi

 

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

Con decorrenza 11 aprile 2013, chi intende gestire un'agenzia di viaggio e turismo deve presentare al SUAP del Comune competente per territorio una SCIA, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il cui elenco è indicato nell'art. 46 della L.R. 2/2002 e relativi allegati.

Come per tutti i procedimenti soggetti a SCIA, il titolare ha facoltà di avvio immediato dell'attività al rilascio della ricevuta del SUAP; qualora per scelta del titolare l'attività non venga avviata immediatamente,  la SCIA resta valida per 12 mesi; decorsi inutilmente senza che il titolare abbia effettivamente aperto l'attività al pubblico, la SCIA diventa inefficace e dovrà essere ripresentata ex novo.

Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle  verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di  inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Fino al 10 aprile 2013 la competenza sulle agenzie di viaggio e turismo spettava alla Regione e pertanto le pratiche di avvio e di esercizio di attività presentate entro quella data vengono concluse dal competente ufficio regionale (Servizio sviluppo sistema turistico regionale).

I Comuni trasmettono al Servizio sviluppo sistema turistico regionale i dati delle attività avviate sul loro territorio a decorrere dal 11 aprile 2013; le Regioni infatti alimentano la banca dati delle agenzie di viaggio legalmente operanti nel nostro Paese (progetto INFOTRAV).

Il subingresso in un'agenzia di viaggio e turismo consiste nel trasferimento dell’azienda in capo ad un nuovo soggetto, genericamente detto subentrante, in proprietà (in caso di acquisto, di eredità o donazione) oppure in gestione temporanea (in caso di affitto o comodato).
Il subingresso, che può dunque avvenire per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio al subentrante, alle seguenti condizioni:

  1. il subentrante abbia i requisiti soggettivi previsti dalla legge;
  2. sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda (nel caso di subingresso tra vivi), ovvero l’acquisto del titolo (nel caso di subingresso a causa di morte);
  3. venga presentata la SCIA, da parte del subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, nei termini previsti dall’art. 40, comma 5 della L.R. 2/02.

La chiusura temporanea (sospensione) delle agenzie di viaggio e turismo è consentita, previa comunicazione al SUAP, da inoltrare almeno 7 giorni prima dell'inizio della chiusura stessa, per un periodo non superiore a 40 giorni nel corso dell'anno solare; la sospensione temporanea è prorogabile fino a sei mesi per gravi e comprovati motivi.
La cessazione definitiva dell’attività deve essere comunicata al SUAP.

Normativa

 

Controlli

Aggiornamento scheda

Data inizio validità: 17/04/2013
Data fine validità: in corso di validità

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 02 10:51:59 CET 2015
amministratore del sistema