
Bed and Breakfast
Descrizione
L'attività di Bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
Avendo come presupposto la residenza del titolare nei locali in cui l'attività viene svolta, può essere organizzata solo da una persona fisica. Normalmente l'attività ha carattere saltuario e occasionale e pertanto, in base alla risoluzione del Ministero delle finanze n. 180/E del 14.12.1998 e n. 155/E del 13.10.2000, è esclusa dall’ambito di applicazione dell’I.V.A.; i proventi dell’attività vanno denunciati tra i “redditi diversi”, in quanto derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (cfr. art. 81, comma 1 lettera i) D.P.R. 917/86).
Coloro che esercitano le attività di Bed and breakfast assicurano il servizio di prima colazione privilegiando l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).
Le attività di Bed and breakfast si classificano in:
- categoria "standard";
- categoria "comfort", se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato <<B bis>> di cui all'art. 6 della L.R. 13/2010;
- categoria "superior" se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonchè di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato <<B bis>> di cui all'art. 6 della L.R. 13/2010.
La classificazione dei B&B è effettuata mediante una scheda di autovalutazione, disponibile sul sito web della Regione FVG.
I Comuni istituiscono ed aggiornano l'elenco degli operatori di Bed and breakfast, provvedono alla sua pubblicità, ed effettuano sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività e la categoria di appartenenza, nonchè idonei controlli sulle dichiarazioni presentate.
Il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013 - Modalità per la comunicazione, alla Questura competente per territorio, mediante strumenti informatici, delle generalità delle persone alloggiate, prevede che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D.18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni) vengano trasmesse, a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013.
La normativa prevede l’esclusivo utilizzo di un portale web per gli adempimenti del predetto articolo 109, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa stessa.
L’invio telematico delle schedine alloggiati sostituisce la precedente comunicazione cartacea.
Gli operatori ricettivi devono pertanto chiedere l'accreditamento all'apposito sito web alla Questura competente per territorio. rilevazione statistica.
Con la Circolare 29 luglio 2005, n.557 "Applicazione dell'articolo 109 T.U.L.P.S. - Comunicazione delle persone alloggiate il MINISTERO DELL'INTERNO" sottolinea come l'obbligo di comunicazione alla autorità locale di P.S. delle generalità delle persone alloggiate sussista anche per coloro che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (c.d. «Bed and breakfast»), in virtù dell'espresso riferimento, recato nella disposizione sopra riportata, agli «esercizi non convenzionali».
Benchè non sia obbligatorio definire prezzi minimi e massimi per l'erogazione dei servizi prestati, la modulistica per le comunicazioni relative a prezzi, strutture e attrezzature si trova sul sito web della regione FVG.
Utilizzando il servizio telematico WEBTUR - Osservatorio regionale turismo- i gestori del strutture turistiche adempiono in modalità unicamente telematica all'obbligo di comunicare giornalmente le generalità delle persone alloggiate, secondo i modelli di rilevazione Istat, consentendo il monitoraggio delle presenze turistiche italiane e straniere, grazie all’aggiornamento dei dati delle schede di
Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono alla persona fisica che gestisce l’attività.
1) Con riferimento al titolare, al rappresentante T.U.L.P.S. (o legale rappresentante):
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;
- Non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;
L’attività di Bed and breakfast si colloca normalmente tra le forme di ospitalità non imprenditoriale, con la conseguenza di non poter essere definita “impresa” per mancanza di una organizzazione di mezzi e di una professionalità abituale.
L'Art. 85 "Soggetti sottoposti alla verifica antimafia " del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" assoggetta alle verifiche antimafia solo le imprese, pertanto le persone fisiche che esercitano l'attività di B&B sono escluse da tale accertamento.
Ai fini del rispetto delle norme igieniche e sanitarie in materia di manipolazione di cibi e bevande, i titolari di Bed and breakfast partecipano a corsi professionali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale) prima di presentare la notifica igienico-sanitaria (cfr. infra).
Per le strutture ricettive vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività; qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, essi possono ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.
Ma chi è il rappresentante T.U.L.P.S,? Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare, sostituendolo stabilmente e per questo deve possedere i requisiti.
L’art.12 del R.D. 635/40 non richiede espressamente una procura per la sua designazione e pertanto la nomina, purchè accettata espressamente, può essere fatta in forma libera, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale e la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.
L'avvio e l’esercizio dell’attività presuppongono l’abitabilità per l’uso di civile abitazione e l’osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie, anche per quanto attiene la somministrazione a favore degli alloggiati. L'avvio e l’esercizio dell’attività sono soggetti alla sussistenza di un titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica, nonché al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati, il titolare dell'esercizio di Bed abd breakfast deve inoltrare la notifica igienico sanitaria all'Azienda sanitaria competente per terrritorio (cfr. relativa scheda descritttiva).
cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico
Procedimenti
Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).
Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.
EVENTI OGGETTIVI
- Nuova apertura
- variazione del periodo di apertura
- sospensione temporanea
- riapertura attività al termine della sospensione
- modifica insegna
- modifica classificazione struttura ricettiva
- aggiornamento capacità ricettiva
- cessazione definitiva
EVENTI SOGGETTIVI
- Nomina del rappresentante T.U.L.P.S.
Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'interessato deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.
L’esercizio dell’attività di B&B è subordinato alla presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi presso il Comune (SUAP).
Alla SCIA è allegata l’autovalutazione ai fini della classificazione del Bed and breakfast in una delle categorie previste dalla L.R. 2/2002.
L'avvio dell’attività è immediato, al rilascio della ricevuta del SUAP.
Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'avvio dell'attività, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. Decorso inutilmente tale termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
La segnalazione certificata di inizio attività, come pure la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Normativa
- L.R. 16 gennaio 2002 n. 2;
- D.P.Reg 7 maggio 2002 n. 0128/Pres;
- Testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 773/1931;
- DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 7 gennaio 2013 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;
- L.R. 17 febbraio 2010, n. 4;
- D.G.R. 22.12.2006, n. 3160, recante “ Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari.
amministratore del sistema
