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Strutture veterinarie

 

Descrizione

Le strutture veterinarie pubbliche e private sono classificate in relazione alle seguenti tipologie:
a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
c) clinica veterinaria – casa di cura veterinaria;
d) ospedale veterinario;
e) laboratorio veterinario di analisi.

Per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale.
Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria.
Per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l’accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell’ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario.
Per clinica veterinaria – casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria – casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria deve poter fornire un’assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico.
Per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull’arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L’ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario.
Per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture veterinarie stabili e devono essere specificatamente autorizzate dal Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

L’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private è disciplinata con Delibera della Giunta Regionale FVG n° 3463 dd. 21.12.2004, che definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione medesima.

Il Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio espleta i controlli sulle strutture veterinarie, finalizzati alla verifica del possesso e mantenimento dei requisiti.
La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale.

Requisiti

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);

 

1) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

2) Requisiti professionali, ovvero titolo di studio di medico veterinario, generico o specialista;


b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.


L’attività deve essere svolta in locali aventi destinazione d’uso “sanitaria ed assistenziale”.
Le strutture sono assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate.

cfr. scheda descrittiva inquinamento acustico

cfr. scheda descritttiva prevenzione incendi

Procedimenti

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività.

 

EVENTI OGGETTIVI

  • Nuova apertura
  • cessazione definitiva


EVENTI SOGGETTIVI

 

  • Subingresso
  • modifica del legale rappresentante
  • modifica ragione sociale
  • modifica residenza/sede legale dell’impresa

 

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

Le nuove strutture veterinarie sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria. La domanda di autorizzazione è presentata al SUAP del Comune in cui si intende avviare l’attività. L’autorizzazione sanitaria è rilasciata, ai sensi dell’art. 23 del DPR n° 854 del 10.6.1955, dal SUAP, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

I termini per il rilascio del provvedimento unico sono fissati in 30 giorni.

Quali sono i costi che l'impresa sostiene per ottenere l'autorizzazione? Sono previste Marche da bollo da € 16,00 da apporre sia sulla domanda, sia sul provvedimento di autorizzazione, con le modalità previste dagli articoli 4 e 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (una marca da bollo per un massimo di 25 linee per ogni facciata). E' fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori aggiuntivi rispetto alla marca da bollo; è fatta salva ogni diversa regolamentazione dell’Azienda sanitaria competente per territorio.
 

Gli estremi dell’autorizzazione vengono comunicati agli Enti terzi, per quanto di rispettiva competenza.

Cosa succede se l'autorizzazione viene rifiutata? Avverso il diniego di autorizzazione è possibile esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Il ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 1034/1971, deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato o della sua effettiva conoscenza.

Normativa

  • T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 (art. 193);
  • Delibera della Giunta Regionale FVG n° 3463 dd. 21.12.2004;
  • D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Controlli

Aggiornamento scheda

Data inizio validità: dicembre 2012
Data fine validità: in corso di validità

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 02 10:51:51 CET 2015
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