Impianti a fune in esercizio privato
funicolare, funivia, sciovia, slittinovia, ascensori verticali, ascensori inclinati, tappeti mobili, ATECO 49.39.01

Il Comune territorialmente competente autorizza gli impianti a fune in servizio privato rientranti nella terza categoria di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), punto 1) della L.R. 11/2022, cioè funivie, teleferiche, piccole teleferiche montane, fili a sbalzo, telefori, palorci:

  • Funivie: sono mezzi di trasporto il cui moto avviene mediante l’uso di un motore, provvisti di funi “portanti” e funi “traenti” o funi “portanti-traenti”, eventuali sostegni intermedi, e utilizzano comunque veicoli chiusi per il trasporto di persone o di persone e cose.
  • Teleferiche: sono mezzi di trasporto il cui moto avviene mediante l’uso di un motore, provvisti di funi “portanti” e funi “traenti” o funi “portanti-traenti”, eventuali sostegni intermedi, e utilizzano veicoli aperti per il trasporto del carico che può essere costituito anche da persone.
  • Piccoli impianti montani a motore: sono mezzi di trasporto di sole cose il cui moto avviene mediante l’uso di un motore di potenza non superiore a 5 cavalli, provvisti di funi “portanti” e funi “traenti” o funi “portanti-traenti”, eventuali sostegni intermedi, e utilizzano vagoncini per il trasporto del carico.
  • Sistemi a gravità: sono mezzi di trasporto di sole cose il cui moto avviene esclusivamente per forza di gravità e si distinguono in:
  1. quelli generalmente denominato “Palorcio”, Filo a sbalzo”, “Teleforo” che sono sistemi a semplice filo o a fune metallica, senza sostegni intermedi, senza l'uso di vagonetti e senza impiego di forza motrice.
  2. quelli provvisti di funi “portanti” e funi “traenti” o funi “portanti-traenti”, di sostegni intermedi, di vagoncini e senza impiego di forza motrice (piccoli impianti montani a gravità).

Gli ascensori in servizio privato non sono oggetto della L.R. 11/2022.

REQUISITI SOGGETTIVI:

Presenza di un direttore responsabile dell'impianto

 
REQUISITI OGGETTIVI:

Il titolo edilizio è richiesto prima o contestualmente alla richiesta di concessione o nulla-osta comunale.

L'avvio del servizio è soggetto a domanda.

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dagli artt. 26-27-28-29 del Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 0160/Pres.

Il procedimento è articolato in:

  1. rilascio del titolo edilizio
  2. rilascio di titoli abilitativi in materia di impianti a fune in esercizio privato:
    1. rilascio di una concessione alla costruzione da parte del Comune territorialmente competente qualora la linea interferisca con corsi d'acqua, strade, ferrovie, tramvie, fatti salvi i casi di esenzione alla licenza previsti dalle norme vigenti in materia di piccoli impianti (art. 27); rilascio di licenza all'esercizio una volta ultimati i lavori (art. 29)
    2. rilascio di un nulla osta alla costruzione e all’esercizio da parte del Comune territorialmente competente qualora non interferisca con corsi d'acqua, strade, ferrovie, tramvie (art. 28)

Terminati i lavori di costruzione il gestore comunica:

  1. la conclusione dei lavori e l’adempimento delle eventuali prescrizioni contenute nella concessione alla costruzione
  2. la nomina del Direttore responsabile dell’impianto.

Consulta la pagina dedicata

La concessione è rilasciata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica e l'anteprima dei moduli
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono effettuati da:

 

  • Legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)
  • Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2022, n. 0160/Pres. Regolamento in materia di impianti a fune, di aree sciabili attrezzate nonchè disposizioni in materia di formazione dei soggetti preposti all'esercizio degli impianti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11
  • D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
Ultimo aggiornamento: Mon Oct 09 16:40:00 CEST 2023