Estetista
estetica, visagista, make-up, massaggi, solarium, abbronzatura, sauna, bagno turco, idromassaggio, cosmetica, affitto di cabina, coworking, ATECO 96.02.02

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
E’ considerata attività di estetista anche quella svolta utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, ad es:- il centro di abbronzatura o “solarium”
- la ginnastica estetica ed il massaggio a scopo estetico
- il “disegno epidermico o trucco semipermanente”, cioè i trattamenti e tecniche manuali di colorazione della cute mediante l’introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni
- sauna e bagno turco
- la realizzazione del make-up o maquillage o trucco
Sono escluse dall'attività di estetista:
- le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, ovvero i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie, svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie svolte in strutture sportive aperte al pubblico, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 3 aprile 2003, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’attività di naturopatia del benessere; l’attività di miglioramento dell’equilibrio psicofisico ed energetico dell’individuo, quale, ad esempio, la riflessologia, la kinesifisiologia, lo shiatsu, il training autogeno, le discipline olistiche a scopo di relax quali shirodara, aromaterapia, riflessologia plantare, digitopressione cinese, grotte di sale;
- l’attività di applicazione e decorazione di unghie artificiali (onicotecnico), consistente nell’applicazione e/o decorazione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione";
- l’applicazione di ciglia finte, consistente nell’apposizione temporanea di ciglia posticce mediante sostanze collose, non rientranti nei prodotti cosmetici.
Gli estetisti possono anche effettuare attività di vendita ai propri clienti:
1) le imprese artigiane vendono liberamente alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attivita' medesime;
2) tutte le imprese, artigiane e non artigiane, vendono liberamente prodotti connessi alla loro attività (art. 4, comma 1 lettera m) della L.R. 29/2005);
3) la vendita di prodotti diversi, ad es accessori di abbigliamento o integratori alimentari, è soggetta, per tutte le imprese, artigiane e non artigiane, alla L.R. 29/05; in questo caso l'attività di vendita (vicinato) può essere svolta solo a condizione di rispettare la normativa del commercio.
La superficie destinata alle attività di vendita non deve incidere sulle superfici minime previste per l’esercizio dell'attività di estetista dal regolamento comunale.
L'affitto di cabina è un contratto in base al quale un titolare di salone di estetista concede l'uso di parte dell’immobile e delle attrezzature a un altro estetista, dietro pagamento. Questo è possibile dal 2014, purché il concessionario abbia i titoli abilitativi e rispetti le leggi nazionali e regionali in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.
Per motivi igienico-sanitari e di responsabilità, va evitata la promiscuità nell'uso degli strumenti tra concedente e affittuario.
REQUISITI SOGGETTIVI:
1) Iscrizione A.I.A. per le imprese artigiane, iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;
2) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3) Requisiti professionali: per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista è designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime. Il responsabile tecnico è il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa.
La qualificazione si consegue seguendo i percorsi indicati all'art. 4 del D. P.Reg. 26 giugno 2015, n. 0126/Pres.
Le imprese non artigiane indicano nella SCIA il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista devono essere in possesso della qualifica professionale. La qualifica, a differenza della qualificazione, consente di svolgere attività di estetista solo in forma di lavoro subordinato.
REQUISITI OGGETTIVI:
Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Sono previste superfici minime fissate dai Regolamenti comunali.
L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 10 -ACCONCIATORI ED ESTETISTI - della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti dall'Azienda sanitaria competente per territorio.
Il Protocollo operativo regionale definisce in maniera trasparente le metodologie di controllo applicate dalle Aziende in base all'entità del rischio per la salute.
Se il titolare dell'attività di estetista svolge anche attività di applicazione e decorazione unghie artificiali, di estensione/allungamento/applicazione ciglia finte, di massaggio del benessere/rilassante/olistico (tutte attività libere, non soggette alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività- SCIA), si attiene alle Indicazioni operative specifiche per i trattamenti alla persona.
- L.R. 22 aprile 2002, n. 12 Disciplina organica dell'artigianato
- D.P.Reg. 20 dicembre 2002 n. 0400/Pres. Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell’artigianato»
- D. P.Reg. 26 giugno 2015, n. 0126/Pres. Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
- Legge 4 gennaio 1990 n. 1 Disciplina dell'attivita' di estetista
- Decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206 - Apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista;
- D.Lgs. 4 dicembre 2015, n. 204 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- Regolamento comunale, che definisce:
- le superfici minime dei locali
- i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici
- la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale
- l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali