Vendite sottocosto, ribassi

Descrizione
Le vendite sottocosto comportano la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.

Requisiti
Per l’avvio di una vendita sottocosto è necessario essere già titolari di un’attività di commercio al dettaglio di vicinato, media struttura minore, media struttura maggiore, grande struttura, oppure di un'attività rientrante nelle forme speciali di vendita.
Il D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218 stabilisce, in particolare, che:
- devono essere preventivamente comunicate al Comune almeno dieci giorni prima della data di inizio delle vendite medesime;
- possono essere effettuate per un numero massimo di tre volte nel corso dell’anno, per un periodo di durata non superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze (=prodotti) oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50;.
- non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 GIORNI dal termine della precedente vendita sottocosto, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno;
- ai fini dell’individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse;
- non possono effettuare la vendita sottocosto gli esercenti il commercio su aree pubbliche, i commercianti all’ingrosso, gli spacci interni, chi esercita attività di vendita speciale per corrispondenza o tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico e presso il domicilio dei consumatori.
L'lenco analitico delle merci poste in vendita, distinte per articoli, con l'indicazione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che si intende praticare nel corso della stessa, deve essere inviato al SUAP entro il giorno precedente all'inizio della vendita.

Regime avvio
L'avvio delle vendite sottocosto è soggetto a comunicazione da presentare almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita medesima.
Il regime per l'avvio è previsto dall'artt. 33 e seguenti della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

Controlli
Le vendite sottocosto sono soggette al controllo della Polizia locale.
Normativa
- L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>
- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218 Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)
- Risoluzioni del Ministero dello Sviluppo economico