Vendita di alcolici
alcolici, prodotti alcolemici, birra, vino, bevande fermentate, prodotti alcolici intermedi, alcole etilico, alcool, spiriti

Descrizione
Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa e gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri devono ottenere la licenza fiscale di esercizio dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.
Gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D. Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 che gestiscono i depositi a scopo di vendita sono obbligati a denuncia di attivazione e correlata licenza fiscale.
Per la vendita al minuto di alcolici è sufficiente una mera comunicazione di inizio della vendita al SUAP, come previsto dalla tabella A allegata al D. Lgs. 25/11/16, n. 222, SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n.1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti.

Regime avvio
L'avvio dell'attività è soggetto a comunicazione allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo. Il SUAP trasmette la comunicazione all'Agenzia delle Dogane competente per territorio, autorità competente per i controlli tributari.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n.1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
L'avvio della vendita è correlata ad altre attività di competenza del SUAP:
- vicinato
- media struttura minore
- media struttura maggiore
- grande struttura
- centro/complesso commerciale
- spacci interni
- apparecchi automatici
- vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione
- vendita diretta al domicilio dei consumatori
- esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
- somministrazione in esercizi di intrattenimento e svago
- somministrazione di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico
- alloggio agrituristico e ristoro agrituristico
- manifestazioni temporanee
- commercio all'ingrosso
- strutture alberghiere
- strutture all’aria aperta
- strutture a carattere sociale
- rifugi alpini, escursionistici e bivacchi

Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
Normativa
- D. Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (artt. 29 e 63)
- Nota Agenzia delle Dogane e Monopoli 20 settembre 2019 D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale. Indirizzi applicativi
- Tabella allegata al Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n.241/90, del 1° luglio 2010 (punto 64)