Vendita di alcolici
alcolici, prodotti alcolemici, birra, vino, bevande fermentate, prodotti alcolici intermedi, alcole etilico, alcool, spiriti

Descrizione
La vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato, media e grande struttura è soggetta a comunicazione al SUAP, che vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 all’Agenzia delle dogane (tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222).
Gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri sono invece soggetti a denuncia all'Agenzia delle dogane e alla licenza fiscale di esercizio (art. 29, comma 2 del TUA).

Regime avvio
L'avvio dell'attività è soggetto a comunicazione allo sportello unico per le attività produttive in cui l'attività ha luogo.
Il SUAP trasmette la comunicazione all'Agenzia delle Dogane competente per territorio, autorità competente per i controlli tributari.
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 -COMMERCIO SU AREA PRIVATA Attività n.1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
L'avvio della vendita è correlata ad altre attività di competenza del SUAP:
- vicinato
- media struttura minore
- media struttura maggiore
- grande struttura
- centro/complesso commerciale
- spacci interni
- apparecchi automatici
- vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione
- vendita diretta al domicilio dei consumatori
- esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
- somministrazione in esercizi di intrattenimento e svago
- somministrazione di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico
- alloggio agrituristico e ristoro agrituristico
- manifestazioni temporanee
- commercio all'ingrosso
- strutture alberghiere
- strutture all’aria aperta
- strutture a carattere sociale
- rifugi alpini, escursionistici e bivacchi

Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
Normativa
- D. Lgs 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (artt. 29 e 63)
- Nota Agenzia delle Dogane e Monopoli 20 settembre 2019 D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale. Indirizzi applicativi
- Tabella allegata al Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n.241/90, del 1° luglio 2010 (punto 64)