per avviare e gestire un'attività

Taxi
tassista, taxista, tassinaro, conducente, ATECO 49.32.10

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone:

a) si rivolge ad una utenza indifferenziata;
b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
c) le tariffe e le modalita' del servizio sono determinate dai Comuni con proprio regolamento.

REQUISITI SOGGETTIVI

  • non incorrere negli impedimenti soggettivi previsti dall'art. 26 dello Schema-tipo di regolamento comunale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 663 (modificato ed integrato con deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2000, n. 1680);
  • iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 7 della L.R. 27/96, tenuto presso la Camera di Commercio del Capoluogo di Regione; l'iscrizione al ruolo è altresì condizione necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata
  • possesso della patente e del certificato di abilitazione professionale (rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile);
  • superamento di un esame volto ad accertare i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza geografica e stradale della regione e delle aree limitrofe, conoscenza delle norme legislative e regolamentari sulla circolazione stradale, conoscenza delle norme tecniche di esercizio e manutenzione dei veicoli ai fini della sicurezza dei mezzi e della tutela ambientale.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
b) associarsi in cooperative operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in tutte le altre forme di impresa previste dalle vigenti leggi.
In tali casi, e' consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dai suddetti organismi, la licenza non potra' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Il cumulo della licenza è soggetto a limitazioni.

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è soggetta a domanda.

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla L. R. 5 agosto 1996, n. 27.

Le licenze per il servizio di taxi sono a numero chiuso, determinato nel Regolamento comunale; possono essere assegnate solo a seguito di approvazione di apposito bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante.

E’ necessario consultare il Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea emanato dal Comune presso il quale l’operatore intende iniziare l’attività e verificare la presenza di bandi attivi di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni e licenze.
I termini per il rilascio del provvedimento sono fissati dal bando di concorso.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica.
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti dalla Polizia locale.

  • Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea
  • D.P.Reg. 23 maggio 1997, n. 0177/Pres. Regolamento, di esecuzione della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, art. 21, per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale
  • Schema-tipo di regolamento comunale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 663 (modificato ed integrato con deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2000, n. 1680)
  • Regolamento Comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea esercitati con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
Ultimo aggiornamento: Thu Jul 20 16:40:00 CEST 2023