Strutture veterinarie - SCHEDA DESCRITTIVA ARCHIVIATA
sanità animale, medicina animale, attività veterinaria

Le strutture veterinarie pubbliche e private sono classificate in relazione alle seguenti tipologie:
a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
c) clinica veterinaria – casa di cura veterinaria;
d) ospedale veterinario;
e) laboratorio veterinario di analisi.

Per studio veterinario si intende la struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale.
Qualora due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. Nel caso di accesso degli animali tali strutture sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria.
Per ambulatorio veterinario si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l’accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell’ambulatorio operino più di un medico veterinario o il titolare della struttura non sia medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario.
Per clinica veterinaria – casa di cura veterinaria si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera; la clinica veterinaria – casa di cura veterinaria individua un direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria deve poter fornire un’assistenza medico-chirurgica di base e/o di tipo specialistico.
Per ospedale veterinario si intende la struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti e nella quale è prevista la degenza di animali oltre a quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull’arco delle ventiquattro ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio. L’ospedale veterinario è dotato di direttore sanitario medico veterinario.
Per laboratorio veterinario di analisi si intende una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

Non sono ammesse strutture veterinarie mobili, ad eccezione di quelle per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture veterinarie stabili e devono essere specificatamente autorizzate dal Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

L’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private è disciplinata con Delibera della Giunta Regionale FVG n° 3463 dd. 21.12.2004, che definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione medesima.Il Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio espleta i controlli sulle strutture veterinarie, finalizzati alla verifica del possesso e mantenimento dei requisiti.
La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale.

 

Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:

a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);

 

1) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

2) Requisiti professionali, ovvero titolo di studio di medico veterinario, generico o specialista;


b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.


L’attività deve essere svolta in locali aventi destinazione d’uso “sanitaria ed assistenziale”.
Le strutture sono assoggettate al rispetto delle norme generali e speciali in materia di igiene nonché alle norme sul benessere animale con riguardo alle esigenze delle specie trattate.

 

Le attività economiche hanno un loro ciclo di vita: si avviano e, ad un certo punto, verosimilmente cessano. Durante il ciclo di vita possono verificarsi eventi modificativi riguardanti l'attività in se' (EVENTI OGGETTIVI), oppure il soggetto che ne è titolare (EVENTI SOGGETTIVI).

Si indicano di seguito gli eventi modificativi che possono verificarsi nell'attività; potete attivare il procedimento che vi interessa selezionandolo direttamente dal box "PROCEDIMENTI" che si trova a destra di questa pagina.

 

EVENTI OGGETTIVI

  • apertura
  • cessazione


EVENTI SOGGETTIVI

 

  • subingresso
  • modifica del legale rappresentante
  • modifica ragione sociale
  • modifica residenza/sede legale dell’impresa

 

Dopo aver scelto l'evento che gli interessa, l'imprenditore deve iniziare una procedura, che descriviamo di seguito.

La domanda di autorizzazione sanitaria  viene inserita in un procedimento che si chiama "procedimento unico" ed è tipico del SUAP: il procedimento unico può essere descritto come un contenitore di una o più domande, all'interno del quale si possono inserire uno o anche più procedimenti singoli (detti endo-procedimenti o sub-procedimenti).

Lo Suap fa da tramite e referente unico con le singole autorità/uffici competenti per il rilascio degli atti.
Esamina la completezza formale della domanda, la inoltra per via telematica all'ufficio competente per il rilascio.

L’autorizzazione sanitaria è rilasciata, ai sensi dell’art. 23 del DPR n° 854 del 10.6.1955, dal Comune, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

Quali sono i costi che l'impresa sostiene per ottenere l'autorizzazione unica? La c.d. “Legge di Stabilità per l’anno 2014” (legge 27.12.2013, n. 147) ha introdotto un’imposta di bollo forfetaria di 16,00 euro sulle istanze trasmesse in via telematica agli uffici e organi della Pubblica amministrazione, volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo.
L’importo previsto di 16,00 è quindi fisso, a prescindere dalle dimensioni della domanda unica; lo stesso importo fisso vale per il provvedimento unico che verrà rilasciato. E' fatta salva la diversa regolamentazione comunale, che potrebbe prevedere oneri istruttori aggiuntivi rispetto alla marca da bollo.

 

I termini per il rilascio del provvedimento unico sono fissati in 30 giorni.

 

Il Servizio Veterinario di Sanità Animale dell’Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio effettua i controlli sulle strutture veterinarie, finalizzati alla verifica del possesso e mantenimento dei requisiti.
La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale.

  • T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 (art. 193);
  • Delibera della Giunta Regionale FVG n° 3463 dd. 21.12.2004;
  • D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

 

 Mezzi di ricorso

Cosa succede se l'autorizzazione viene rifiutata? Avverso il diniego di autorizzazione è possibile esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 21 della L. n. 1034/1971, deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato o della sua effettiva conoscenza.

Ultimo aggiornamento: Fri Jun 27 16:40:00 CEST 2014