Prevenzione incendi
Descrizione
Il D.P.R. n.151 del 01.08.2011 “Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio”, in vigore dal 7ottobre 2001, ha introdotto rilevanti novità nel campo della prevenzione incendi.
La normativa è ispirata a rendere più snella e veloce l’azione amministrativa, per aiutare il rilancio del sistema produttivo delle piccole e medie imprese e rendere più efficace l’azione di controllo dei Comandi VVF: concentrando le verifiche sulle attività con rischio di incendio più elevato.
Mentre le n. 97 attività indicate nel D.M.16 febbraio 1982 erano trattate tutte allo stesso modo, il D.P.R. n. 151/2011 individua n. 80 attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi,distinguendole in tre categorie:
- “A”: attività semplici;
- “B”: attività mediamente complesse;
- “C”: attività complesse.
Le 80 attività dettagliate nell’allegato I sono assoggettate ad una distinta disciplina in relazione al rischio connesso all’attività, alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, in attuazione del principio di proporzionalità.
Le restanti 17 attività industriali a rischio di incidente rilevante sono invece escluse dalla normativa semplificata e rimangono soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza previsto dal decreto legislativo 17/08/1999, n. 334.
Le novità introdotte dal D.P.R. 151/2011 possono essere così sintetizzate:
- per l'avvio delle attività di categoria A, è eliminato il parere di conformità sul progetto; si presenta solo la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), cui viene allegato il progetto, corredata di asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nelle normative di settore;
- per le attività di categoria B e C, l’approvazione preventiva del progetto rimane obbligatoria e pertanto occorre attendere il parere favorevole dei Vigili del Fuoco per poter realizzare le opere; per l'avvio dell'attività ad opera realizzata si presenta solo la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA);
- per le attività di categoria A e B sono previsti controlli con sopralluogo a campione, mentre per le attività di categoria C i controlli sono espletati sempre;
- in fase di progettazione preliminare è facoltà (non è un obbligo) del titolare dell’attività richiedere ai VVF un “Nulla Osta di Fattibilità” sul progetto;
- durante l’esecuzione dei lavori è facoltà (non è un obbligo) del titolare dell’attività richiedere ai VVF “Verifiche in corso d’opera” in modo da valutare nel corso dei lavori eventuali problematiche antincendio;
- per le attività di categoria A e B il sopralluogo dei VV.F. non è obbligatorio e, se effettuato, viene rilasciato su richiesta un “Verbale di visita tecnica”;
- per le attività di categoria C il sopralluogo dei VV.F. è obbligatorio e, successivamente all’esito positivo, viene rilasciato il “Certificato di prevenzione incendi”, che non costituisce provvedimento, ma solo risultato del controllo e non ha limiti temporali.
Il decreto 7 agosto 2012, in vigore dal 27 novembre 2012, disciplina le modalità di presentazione delle istanze (o meglio, delle SCIA) relative ai procedimenti di prevenzione incendi, stabilendo in modo preciso e dettagliato i contenuti delle singole istanze e gli allegati da presentare. Il nuovo decreto sostituisce il D.M. 4 maggio 1998 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenute delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco”, che regolava la materia ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 37/1998).
Sul sito web dei Vigili del Fuoco sono disponibili i moduli per la ricerca delle nuove attività soggette a prevenzione incendi secondo la normativa vigente e per la ricerca e ricatalogazione delle attività dalla vecchia codifica del D.M. 16 febbraio 1982 a quella nuova introdotta dal D.P.R. 151/2011.
Ruolo del SUAP
L’art. 10 del D.P.R. n.151/2011 raccorda il regolamento in materia di prevenzione incendi e le disposizioni del D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”.
Il SUAP riceve direttamente la documentazione ai fini antincendio per le sole attività di cui all’allegato I, di competenza del SUAP stesso (cioè quelle sole che riguardano un’impresa produttiva).
Possono verificarsi due ipotesi:
- il SUAP trasmette la richiesta di valutazione di esame progetto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per l'espressione del relativo parere; il Comando può chiedere integrazioni entro 30 giorni. Si pronuncia sulla conformità alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, purchè completa.
- il SUAP trasmette la SCIA al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che svolge i necessari controlli, nei casi previsti, entro 60 giorni.
Per le attività non di competenza del SUAP, la documentazione ai fini antincendio deve essere inviata direttamente al Comando provinciale Vigili del Fuoco.
Controlli
Per le attività di categoria A e B sono previsti controlli con sopralluogo a campione da parte del competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; le percentuali di attività da controllare sono determinate annualmente dal Ministero dell'Interno.
Per le attività di categoria C i controlli sono espletati sul 100% delle attività.