Strade del vino - degustazione di prodotti tipici
strade del vino e dei sapori, produzioni tipiche, produzioni di qualità, produzioni agroalimentari tradizionali, aziende agricole vitivinicole

Descrizione
Sono produzioni tipiche e di qualità esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
Sono produzioni agroalimentari tradizionali quelle riferite ai prodotti individuati ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 22 novembre 2000, n. 21.
La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità non cucinate contestuale alla somministrazione del vino o al consumo immediato di bevande oggetto di vendita ai sensi dell'art.4, comma 8-bis, del D. Lgs. 228/2001 può essere esercitata dalle aziende agricole aderenti alle Strade del Vino e dei Sapori presentando al Comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari.
Quindi tutti gli imprenditori agricoli produttori di vino o di altre bevande, oltre a consentire il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, potranno anche effettuare attività di somministrazione di produzioni tipiche non cucinate sul posto.
La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle Strade del Vino e dei Sapori.
Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità non si applicano ne' la disciplina dell'agriturismo di cui alla L.R. 22 luglio 1996, n. 25, né quella commerciale di cui alla L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari i seguenti requisiti:
- appartenenza dell’azienda agricola vitivinicola ad una Strada del vino e dei Sapori riconosciuta;
- effettuazione della vendita e somministrazione di vino di produzione propria esclusivamente nei locali aziendali, in base all'art 191 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- rispetto dei requisiti igienico sanitari, come definiti dalle Linee Guida in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE. Poichè l'attività è limitata alla semplice manipolazione e somministrazione di alimenti non cucinati, i servizi igienici possono essere ad uso promiscuo dei dipendenti e dei visitatori, purchè i comandi di erogazione dell'acqua dei lavamani siano non manuali (a pedale, a ginocchio, a fotocellula) e siano utilizzati esclusivamente sapone liquido e salviette usa e getta.

Regime avvio
La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità non cucinate contestuale alla somministrazione del vino o al consumo immediato di bevande oggetto di vendita ai sensi dell'art.4, comma 8-bis, del D. Lgs. 228/2001 esercitata dalle aziende agricole aderenti alle Strade del Vino e dei Sapori è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Il regime di avvio è previsto dall'art. 6 della L. R. 25 settembre 2015, n. 22.
L'avvio dell'attività può essere collegato ad altre attività di competenza del SUAP:
Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

Controlli
I controlli sono svolti da:
1. il Comune: verifica i requisiti dichiarati nella SCIA;
2. le Aziende sanitarie: i Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) - Servizi igiene alimenti e nutrizione e Servizi veterinari igiene alimenti di origine animale - effettuano periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, i controlli ufficiali.
Normativa
- L.R. 25 settembre 2015, n. 22 Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia
- L.R. 22 novembre 2000, n. 21 Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>
- D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57
- art. 191 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza