Stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale
scarti, carcasse di animali, rifiuti animali, residui, ossa, corna, zoccoli, collagene, gelatine, pelli, lana, peli, setole di maiale, penne, SOA
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Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA) o di prodotti derivati devono essere registrate o riconosciute, come previsto dalle normative comunitarie.
Infatti il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009 ed il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 stabiliscono le norme sanitarie relative ai SOA.
Un Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali ha approvato le Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
Infine un Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2012, n. 0252/Pres ha definitoIndicazioni per l’applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e in particolare:
- l'art. 1 indica i casi di stabilimenti soggetti a registrazione
- l'art. 2 indica i casi di stabilimenti soggetti a riconoscimento
- l'art. 3 indica i casi di impianti esclusi sia da registrazione che da riconoscimento.
Non devono essere registrate o riconosciute le attività che generano sottoprodotti e che sono già riconosciute o registrate ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004.
Stabilimenti ed impianti SOA operanti in Friuli Venezia Giulia devono possedere i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009 e dal Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, nonchè la conformità al Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2012, n. 0252/Pres.
Il Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2012, n. 0252/Pres prevede:
- l'art. 1 indica i casi di stabilimenti soggetti a registrazione. L’avvio dell'attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui ha sede l’attività soggetta a registrazione o in cui l'operatore è residente (ad es, nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali il trasporto o attività di intermediazione senza possesso fisico della merce). Il SUAP trasmette la SCIA al Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanita' pubblica veterinaria della Regione, che assegna alla Ditta un numero ufficiale di identificazione e lo notifica alla Ditta, attraverso il SUAP
- l'art. 2 indica i casi di stabilimenti soggetti a riconoscimento. L’avvio dell'attività è soggetto a domanda di riconoscimento presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui ha sede l’attività. Il SUAP trasmette la domanda al Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanita' pubblica veterinaria della Regione, che rilascia il decreto di riconoscimento e lo notifica alla Ditta, attraverso il SUAP.
La procedura è regolata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 13 gennaio 2022.
L’operatore che presenta SCIA di registrazione è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria competente gli importi per gli oneri istruttori che comprendono la raccolta ed il controllo della regolarità della documentazione presentata, il/i sopralluogo/i ed il rilascio del relativo parere nei casi previsti.
Tali importi sono indicati nelle tabelle, allegate al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.
I pagamenti sono dovuti alle 3 aziende sanitarie:
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- aziende sanitarie.
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 21 ottobre 2009 recante Nuove norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo
- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009
- Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 approvate con l'Accordo Stato/Regioni del 07/02/2013
- Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2012, n. 0252/Pres. Indicazioni per l’applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009
- Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 13 gennaio 2022 Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei Regolamenti CE/852/2004, CE /853/2004, CE/183/2005 e CE/1069/2009
- Regione FVG
- Ministero della Salute