Stabilimenti che trattano prodotti di origine animale
carni, molluschi, pesce, latte, ATECO 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
Gli stabilimenti per la macellazione di animali, per la lavorazione delle carni, del latte o dei prodotti della pesca devono essere preventivamente autorizzati, con l'apposita procedura di riconoscimento.
Infatti questi alimenti possono presentare rischi particolari per la salute dei consumatori.
Il riconoscimento richiede il preventivo accertamento delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici previsti dai Regolamenti CE 852/2004 e CE 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
Gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale operanti in Friuli Venezia Giulia devono possedere i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 2004 e dal Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 2004 nonché la conformità al Decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2015, n. 037/Pres.
L’avvio dell'attività è soggetto a domanda di riconoscimento presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui ha sede l’attività.
Il SUAP trasmette la domanda all’Azienda Sanitaria competente per territorio.
L'Azienda Sanitaria svolge le verifiche di sua competenza e invia la domanda al Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Regione, che rilascia il decreto di riconoscimento e lo notifica alla Ditta, attraverso il SUAP.
La procedura è regolata dalla delibera della Giunta Regionale n. 10 del 13 gennaio 2022.
L’operatore che presenta istanza di riconoscimento è tenuto a corrispondere all’Azienda sanitaria competente gli oneri istruttori, che comprendono la raccolta ed il controllo della regolarità della documentazione presentata e i sopralluoghi necessari all’accertamento dei requisiti impiantistici, strutturali e gestionali.
Tali importi sono indicati nelle tabelle, allegate al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.
I pagamenti sono dovuti alle 3 aziende sanitarie:
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- Aziende sanitarie
Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell’attività, le Aziende procedono alla denuncia ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 2004
- Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 2004
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale» del 17 dicembre 2009
- Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)
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Delibera della Giunta Regionale n. 10 del 13 gennaio 2022 Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dei Regolamenti CE/852/2004, CE /853/2004, CE/183/2005 e CE/1069/2009
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
- Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano alimenti e modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che trattano mangimi e sottoprodotti di origine animale (abroga il DPREG 037/2015)
- Ministero della Salute
- Regione Fvg
- Elenco degli stabilimenti di prodotti di origine animale