Stabilimenti balneari
mare, stabilimento, bagni, lido, spiaggia, ATECO 93.29.20

Descrizione
Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.
I titolari o i gestori possono effettuare, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, la somministrazione di alimenti e bevande.

Classificazione
Gli stabilimenti balneari devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche indicati nell'allegato <<J>> della L.R. 9 dicembre 2016 n. 21.
Il titolare o il legale rappresentante propone l'autoclassificazione compilando il modulo Tj.

Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
1) Iscrizione del titolare al registro delle imprese;
2) Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3) Con riferimento al titolare, al rappresentante T.U.L.P.S. (o legale rappresentante) della struttura:
- Non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;
4) Conduzione personale dell’attività: qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare, si può ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773
Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.
b) REQUISITI OGGETTIVI:
L'apertura di stabilimenti balneari è sottoposta alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime.

Regime avvio
L'esercizio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 4 -STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI Attività n. 75 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Gli stabilimenti balneari possono essere collegati ad altre attività di competenza del SUAP:
- concessioni e autorizzazioni demaniali marittime
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- attività temporanee di somministrazione e/o commercio
- attrazioni dello spettacolo viaggiante
- trattenimenti e spettacoli
- agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o uguale a 200 persone
- agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone
- fuochi e falò
- detenzione animali per pubblico spettacolo
- luminarie e impianti elettrici provvisori
- inquinamento acustico- deroga ai valori limite di immissione
- preavviso di pubblica manifestazione art. 18 T.U.L.P.S.

Controlli
I controlli sono svolti da:
1. il Comune: verifica i requisiti dichiarati nella SCIA, mediante la Polizia locale, esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità sanitaria nei relativi settori;
2. le Aziende sanitarie: i Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) delle Aziende per l'assistenza sanitaria effettuano periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, i controlli ufficiali.
Normativa
- L.R. 16 gennaio 2002 n. 2 Disciplina organica del turismo
- L.R. 9 dicembre 2016 n. 21 Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonchè modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicuezza
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
- Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 Codice della navigazione
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia