Stabilimenti balneari
mare, stabilimento, bagni, lido, spiaggia

Descrizione
Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.
I titolari o i gestori possono effettuare, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, la somministrazione di alimenti e bevande.

Classificazione
Gli stabilimenti balneari devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche indicati nell'allegato <<J>> della L.R. 9 dicembre 2016 n. 21.
Il titolare o il legale rappresentante propone l'autoclassificazione compilando il modulo Tj.
Benchè non sia obbligatorio definire prezzi minimi e massimi per l'erogazione dei servizi prestati, le comunicazioni relative a prezzi, strutture e attrezzature sono predisposte mediante il modulo TA18.

Requisiti
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessari:
a) REQUISITI SOGGETTIVI:
1) Iscrizione del titolare al registro delle imprese;
2) Requisiti morali di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3) Con riferimento al titolare, al rappresentante T.U.L.P.S. (o legale rappresentante) della struttura:
- Non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;
4) Conduzione personale dell’attività: per gli stabilimenti balneari vi è l’obbligo della conduzione personale dell’attività; qualora l’attività non sia esercitata direttamente dal titolare, si può ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773
Il rappresentante T.U.L.P.S. è una specie di institore o procuratore, che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell’impresa societaria, sostituendoli stabilmente.
b) REQUISITI OGGETTIVI:
L'apertura di stabilimenti balneari è sottoposta alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime.

Regime avvio
L'esercizio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 4 -STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI Attività n. 75 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Gli stabilimenti balneari possono essere collegati ad altre attività di competenza del SUAP:
- concessioni e autorizzazioni demaniali marittime
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- attività temporanee di somministrazione e/o commercio
- attrazioni dello spettacolo viaggiante
- trattenimenti e spettacoli
- agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o uguale a 200 persone
- agibilità di locali e luoghi di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone
- fuochi e falò
- detenzione animali per pubblico spettacolo
- luminarie e impianti elettrici provvisori
- inquinamento acustico- deroga ai valori limite di immissione
- preavviso di pubblica manifestazione art. 18 T.U.L.P.S.

Controlli
I controlli sono svolti da:
1. il Comune: verifica i requisiti dichiarati nella SCIA, mediante la Polizia locale, esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità sanitaria nei relativi settori;
2. le Aziende sanitarie: i Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.) delle Aziende per l'assistenza sanitaria (Aas) - Servizi igiene alimenti e nutrizione e Servizi veterinari igiene alimenti di origine animale - effettuano periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, i controlli ufficiali.
Normativa
- L.R. 16 gennaio 2002 n. 2 Disciplina organica del turismo
- L.R. 9 dicembre 2016 n. 21 Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonchè modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicuezza
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
- Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 Codice della navigazione
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia