Sicurezza alimentare di attività temporanee di somministrazione e/o commercio
sagra, festa, chioschi, Patrono, igiene, sanità, manifestazioni temporanee, alimenti, sicurezza

Descrizione
Le attività alimentari temporanee che devono essere segnalate al SUAP dal punto di vista commerciale sono soggette anche a una comunicazione dal punto di vista della sicurezza alimentare; la comunicazione vale solo ai fini della sicurezza alimentare, ma non sostituisce la SCIA per poter avviare l’attività commerciale.
Le attività alimentari temporanee che non devono essere segnalate al SUAP dal punto di vista commerciale - ad es. feste scolastiche, parrocchiali, di beneficenza, nelle quali la manipolazione, preparazione, e il servizio di prodotti alimentari è effettuato da parte di privati a titolo occasionale, non sono soggette nemmeno a comunicazione, dal punto di vista della sicurezza alimentare.

Regime avvio

Guida
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.

Controlli
La comunicazione va conservata presso il luogo di svolgimento delle attività alimentari temporanee ed esibita in occasione dei controlli ufficiali.
Il controllo sulle attività è esercitato dai Dipartimenti di Prevenzione (D.I.P.), dai Servizi igiene alimenti e nutrizione e dai Servizi veterinari igiene alimenti di origine animale delle Aziende sanitarie (Aas), ciascuno per le proprie competenze.
Dal 1 gennaio 2020 le aziende sanitarie sono 3:
- Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO); essa succede all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, semplicemente cambiando denominazione, senza modifiche all’attuale assetto organizzativo.
- Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI); essa succede all’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e a parte dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, limitatamente agli ospedali di Gorizia e Monfalcone e alle strutture degli attuali distretti Alto Isontino e Basso Isontino.
- Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC); essa succede all’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” e a parte dall’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, limitatamente agli ospedali di Latisana e Palmanova e alle strutture degli attuali distretti Est e Ovest.
Normativa
- Regolamento comunitario (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari
- DGR 13 maggio 2016 n. 815 Linee guida applicative del RECE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e dl Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. Indicazioni operative aggiornate", efficace dal 1 luglio 2016