Locazioni turistiche o affitti brevi
locazione breve, affitto breve, short lets
Le locazioni turistiche riguardano immobili dati in locazione breve per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari.
Le locazioni turistiche sono disciplinate dal Codice Civile.
Le locazioni turistiche non rientrano tra le strutture ricettive turistiche.
REQUISITI SOGGETTIVI:
- disponibilità di un alloggio idoneo per l'utilizzo residenziale
- il locatore può essere sia il proprietario dell'immobile, che il detentore (ad es, agenzia).
Il locatore può effettuare unicamente la pulizia iniziale e finale e la consegna di biancheria "una tantum", la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati.
Il locatore non può fornire servizi intermedi (quali pulizia intermedia, cambio intermedio della biancheria) ne' altri servizi accessori o complementari, che sono servizi tipici delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico.
La classificazione dell’immobile destinato a locazione turistica non è obbligatoria; è necessaria qualora si intenda usufruire delle deroghe alle superfici minime previste dal Decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.
Le locazioni turistiche possono essere classificate in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell’allegato <<I>> della L.R. 9 dicembre 2016 n. 21.
Questo allegato, pur se riferito alle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, vale anche ai fini delle semplici locazioni turistiche.
L'art. 19-bis della Legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha esteso gli obblighi dell'art. 109 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
I locatori comunicano le generalità delle persone alloggiate tramite l'apposto sito web alla Questura competente per territorio, come previsto dall'art. 109 del R. D. 18 giugno 1931 n. 773 e secondo le modalità previste dal D. M. INTERNO 7 gennaio 2013.
Utilizzando il servizio telematico WEBTUR - Osservatorio regionale turismo- comunicano i movimenti dei clienti secondo i modelli di rilevazione statistica.
L'esercizio di locazioni turistiche è soggetto a comunicazione.
La comunicazione è prevista dall'art. 47-bis della L.R. 9 dicembre 2016 n. 21.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- Comune
- Questura
- Agenzia delle Entrate
- L.R. 9 dicembre 2016 n. 21 Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonchè modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive (art. 47-bis)
-
LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
- D.M. INTERNO 7 gennaio 2013 - Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive
- Le locazioni brevi in un video di Agenzia delle Entrate