per avviare e gestire un'attività

Commercio o deposito di prodotti fitosanitari
ATECO 47

Sono prodotti fitosanitari i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
2) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
3) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;

5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

REQUISITI SOGGETTIVI:

La persona addetta alla vendita e al deposito dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti (titolare dell'impresa o suo dipendente) deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita (patentino) rilasciato dall'Azienda sanitaria, valido per 5 anni e rinnovabile alla scadenza.

 

REQUISITI OGGETTIVI:

Il commercio di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari deve essere effettuato in locali regolarmente autorizzati dall’Azienda sanitaria competente per territorio.

I locali devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290.

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari.

E' vietata la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.

Il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, nonchè l'istituzione e la gestione di depositi e locali per il commercio e vendita dei medesimi prodotti, sono soggetti a domanda di autorizzazione, da presentare allo sportello unico per le attività produttive, che la trasmette all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Deve essere presentata una domanda per ciascuna sede adibita a deposito/stoccaggio e vendita.

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dal D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290.

I termini per il rilascio del provvedimento unico sono fissati in 60 giorni (art. 22, comma 1 del  D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290).

E' previsto il versamento dei diritti sanitari, prima della presentazione della domanda.Gli importi sono previsti nel tariffario Regionale approvato con D.P.Reg. 19 dicembre 2013, n. 0252/Pres.  € 161,39 (Sopralluogo € 96,31 + € 65,08 attestazioni e pareri scritti) recante quale causale del versamento Rilascio autorizzazione sanitaria deposito prodotti fitosanitari.

I pagamenti sono dovuti alle 3 aziende sanitarie:

  1. Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO)
  2. Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)
  3. Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti da:

  • Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie
  • D.Lgs. 14 agosto 2012, n.150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
  • D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti
  • D.G.R. 4 marzo 2002, n. 630 Decreto del Presidente 290/2001 concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Adempimenti regionali
  • Ministero della Salute
Ultimo aggiornamento: Fri Aug 09 16:40:00 CEST 2024