Commercio itinerante o ambulante
autonegozio, street food, ATECO 47.8
Il commercio itinerante è la vendita o la somministrazione effettuate sulle strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico.
L'attività si svolge con spostamenti frequenti nell'ambito del Comune o da un Comune all'altro.
REQUISITI SOGGETTIVI:
- Requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
- Requisiti morali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
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Requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773, del titolare, del legale rappresentante, del rappresentante T.U.L.P.S., dei preposti;
- Requisiti professionali:
- del titolare o del preposto
- del legale rappresentante o del preposto
per la vendita di prodotti alimentari, previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Il preposto deve essere nominato quando l’attività non è esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante.
Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto sia da imprese individuali sia da imprese societarie di persone, di capitali regolarmente costituite o cooperative.
REQUISITI OGGETTIVI:
L’impresa che abbia già presentato una SCIA per attività itinerante può fare una seconda SCIA solo subentrando ad altra impresa itinerante.
Le SCIA presentate o le autorizzazioni rilasciate nelle altre Regioni hanno validità nel territorio regionale.
L’attività itinerante e la localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere possono essere limitate dai Comuni a salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario, di pubblico interesse.
I Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.
Il commercio su aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime.
Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
L'avvio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).
La SCIA è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 2 -COMMERCIO SU AREA PUBBLICA Attività n. 2.2 e 2.4 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
I controlli sono svolti da:
- Comune
- Aziende sanitarie in caso di vendita di alimentari
- SIAE
E’ obbligatorio dichiarare gli estremi della SCIA a richiesta degli organi di controllo.
- L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>
- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia